Cassazione Penale, Sentenza n. 30706/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che il Tribunale di Perugia aveva accolto una richiesta di patteggiamento nonostante non fosse stata soddisfatta la condizione prevista dall'art. 13-bis del d.lgs. 74/2000 (estinzione dei debiti tributari con pagamento di sanzioni e interessi prima dell'apertura del dibattimento) e che, con riguardo all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, la confisca doveva essere disposta limitatamente al prezzo del delitto, non potendosi computare l'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture emesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato il principio secondo cui il pubblico ministero può impugnare le sentenze di applicazione della pena su richiesta per motivi di illegittimità della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e ha constatato che il patteggiamento era stato ammesso unitariamente anche per reati per i quali non risultava soddisfatta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000. Poiché il patteggiamento era unitario, l'inclusione di reati per i quali la condizione non sussisteva ha determinato l'illegalità della pena così diminuita; la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata pronunciata in base a questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero e all'imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta per specifici motivi, fra i quali l'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto che tale rimedio fosse esperibile nel caso di patteggiamento ammesso in violazione delle condizioni previste dalla normativa tributaria.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 51)
Disposizione di raccordo che estende l'applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, ai patteggiamenti avanzati dopo il 3 agosto 2017; la Corte ha ritenuto applicabile la norma al procedimento in esame.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 13-bis
Stabilisce condizioni di ammissibilità del patteggiamento per reati tributari (estinzione dei debiti, interessi e sanzioni entro termini specifici). La Corte ha chiarito che tale condizione ha natura procedimentale e si applica anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; inoltre ha distinto la sua applicabilità a seconda che il reato determini o meno un debito tributario effettivo.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 5, 8, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 13
La Corte ha evidenziato la differenza tra reati dichiarativi gravi (art. 13, comma 2: artt. 2-5) per i quali il pagamento successivo non sempre esclude la punibilità, e reati di omesso versamento (art. 13, comma 1: artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater) per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità. Ha inoltre rilevato che reati come emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) o distruzione/occultamento scritture contabili (art. 10) sussistono anche senza un'evasione d'imposta, sicché la condizione di estinzione del debito non è logicamente applicabile a tali fattispecie.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando sussiste un'illegalità della pena, ad esempio l'ammissione del patteggiamento in violazione di condizioni di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
- La condizione di ammissibilità del patteggiamento prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 (estinzione dei debiti tributari con sanzioni e interessi prima dell'apertura del dibattimento) ha natura procedimentale e si applica anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Bisogna distinguere i reati tributari: per gli omessi versamenti la estinzione del debito può determinare la non punibilità; per i più gravi reati dichiarativi e per reati come emissione di fatture inesistenti o occultamento delle scritture contabili la semplice estinzione del debito non cancella automaticamente la responsabilità penale e quindi la condizione di ammissibilità del patteggiamento può non trovare applicazione.
- Se un patteggiamento unitario comprende reati per i quali la condizione di ammissibilità non sussiste, l'illegalità relativa a tali reati può contaminare l'intero accordo, determinando l'annullamento della sentenza di patteggiamento.
- Nelle ipotesi di contestazione di fattispecie che non presuppongono un debito tributario a carico dell'autore (es. fatture per operazioni inesistenti, distruzione di scritture), non è corretto considerare l'estinzione del debito come condizione per ammettere il patteggiamento.
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