Cassazione Penale, Ordinanza n. 19721/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Dal testo emerge che il rilievo difensivo riguardava la contestazione dell'aggravante, ritenuta non adeguatamente formulata in fatto perché richiamata tramite l'allaccio diretto alla rete elettrica. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che tale riferimento fosse sufficiente, secondo la propria giurisprudenza, a integrare una contestazione adeguata della circostanza aggravante. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la contestazione dell'aggravante, effettuata mediante riferimento all'allaccio diretto alla rete elettrica, era adeguata in fatto alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorre la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata come fonte di modifica dell'art. 616 c.p.p.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
Richiamata per il criterio equitativo di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- La contestazione di una circostanza aggravante può ritenersi adeguata anche quando sia formulata mediante il riferimento a un elemento fattuale specifico che ne esprima chiaramente il contenuto, senza necessità di formule sacramentali.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando deduce un vizio insussistente alla luce della giurisprudenza consolidata sulla sufficienza della contestazione in fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende può essere effettuata in via equitativa in relazione alla natura dei motivi di ricorso e alla colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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