Cassazione Penale, Ordinanza n. 31998/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo reiterativo, manifestamente infondato e generico, confermando la correttezza della motivazione d'appello sulla sussistenza del concorso nel delitto di rapina ai sensi degli artt. 110 e 628 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che ne aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di concorso di persone, nel delitto di rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in relazione all'affermazione della responsabilità concorsuale. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondate. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta coerente, lineare e giuridicamente corretta nell'aver desunto il concorso dalla sinergia delle condotte dei due aggressori, dirette a coartare la persona offesa per sottrarle beni personali, con piena partecipazione di entrambi sia sul piano materiale ed esecutivo sia su quello psicologico. Il motivo è stato inoltre giudicato generico, perché non si confrontava con la sentenza di secondo grado e insisteva su valutazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata per ritenere la piena partecipazione concorsuale di entrambi gli aggressori, sia sul piano materiale ed esecutivo sia su quello psicologico.
La disposizione individua il delitto di rapina contestato; la responsabilità è stata ritenuta provata sulla base della sinergia delle condotte dirette a coartare la persona offesa allo scopo di sottrarle beni personali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo che, mediante la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione del merito, estranea alla cognizione della Corte di cassazione.
- Il concorso nel delitto di rapina può essere desunto dalla sinergia delle condotte degli aggressori, quando esse siano convergenti verso la coartazione della persona offesa e la sottrazione dei suoi beni, evidenziando una partecipazione comune sia materiale sia psicologica.
- La motivazione sulla responsabilità concorsuale è adeguata quando ricostruisce in modo coerente e logicamente lineare l'unitarietà del fatto e la piena partecipazione degli imputati, senza residui dubbi sulla convergenza delle condotte.
Come è indicizzato
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