Cassazione Penale, Ordinanza n. 32104/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 648 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo manifestamente illogico e che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in senso più favorevole; 2) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva, dalla quale dipendeva anche l'asserita prescrizione del reato; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., con particolare riferimento all'accesso ai lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo di doglianze già dedotte in appello e comunque non consentito perché volto a sollecitare una diversa valutazione del fatto; il secondo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione di merito sulla recidiva in sub-valenza; il terzo motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché non devoluto in appello e comunque non confrontato con la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure sul dolo della ricettazione erano già state affrontate e disattese in appello con motivazione logica; che la doglianza sulla recidiva era generica e non scalfiva la motivazione di merito; e che la questione sulle pene sostitutive non era stata devoluta in appello e, in ogni caso, non risultava efficacemente contrastata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di ricettazione; la Corte richiama il tema dell'elemento soggettivo richiesto per la sua integrazione e ritiene corretta la motivazione di merito sul punto.
Norma sulle pene sostitutive; la questione del loro riconoscimento è stata ritenuta non devoluta in appello e comunque non adeguatamente censurata in cassazione.
Richiamato implicitamente in relazione alla recidiva, ritenuta sussistente in rapporto di sub-valenza con le circostanze attenuanti generiche.
Richiamato implicitamente dalla difesa e dalla Corte in relazione alla prescrizione, esclusa per effetto della ritenuta recidiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e coerente, quando la doglianza miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova.
- La deduzione del vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o meramente assertiva è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La questione della prescrizione non può essere utilmente prospettata in cassazione ove dipenda da una diversa valutazione di circostanze già apprezzate in merito, come la ritenuta sussistenza della recidiva.
- Le domande relative alle pene sostitutive devono essere ritualmente devolute al giudice di appello; se la questione non è stata introdotta nei motivi di gravame, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dell'elemento soggettivo del reato quando la motivazione di merito risulti congrua e non manifestamente illogica.
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