Sentenza del 06/02/2015 n. 2207 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Onlus impugnava in Cassazione la sentenza della CTR del Piemonte n. 39/25/07, depositata l’8 ottobre 2007, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro: (i) l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale relative all’acquisto immobiliare stipulato il 22 maggio 2003; (ii) il diniego della definizione agevolata della lite richiesta ai sensi dell’art. 11 della L. n. 289/2002. Nel merito, sosteneva che l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli acquisti delle Onlus dovesse comportare anche la misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. Contestava inoltre la sottoscrizione dell’atto da parte del direttore dell’ufficio locale, la motivazione della CTR sul diniego del condono e la liquidazione e mancata compensazione delle spese. La sentenza d’appello aveva escluso il condono perché l’atto era successivo al 30 novembre 2002 e aveva ritenuto non estensibile alle imposte ipotecaria e catastale l’agevolazione prevista per l’imposta di registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, senza decidere nel merito la questione dell’estensione dell’agevolazione fiscale, perché i motivi erano inammissibili per plurimi vizi di formulazione: il primo cumulava violazione di legge e vizio motivazionale senza il necessario momento di sintesi per quest’ultimo e concludeva con un quesito generico e astratto; dal secondo al sesto mancavano i quesiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: nel giudizio d’appello l’Amministrazione era stata rappresentata da un proprio funzionario, sicché non occorreva distinguere tra diritti e onorari propri del patrocinio legale; la ricorrente, inoltre, non aveva contestato le spese effettivamente sostenute. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese era una facoltà discrezionale del giudice di merito e il procedimento, iniziato il 1° dicembre 2003, ricadeva nella disciplina allora vigente dell’art. 92 c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 3^ 20 maggio 2013, n. 12248; Cass. civ. sez. 2^ 23 settembre 2011, n. 19443) ha avuto modo di chiarire che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, del momento di sintesi (cfr. Cass. civ. sez. unite 1 ottobre 2007, n. 20603) o riepilogo, in forza della duplice previsione dell'art. 366 bis c.p.c..
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la denuncia congiunta di violazione di legge e vizio motivazionale richiede sia un quesito di diritto sia un distinto momento di sintesi sul fatto controverso e decisivo. La loro mancanza, oppure la formulazione generica del quesito, comporta l’inammissibilità del motivo.
restando quindi, nel quadro normativo applicabile ratione temporis il vizio di violazione di legge riferibile alla pronuncia sulle spese di lite alla sola ipotesi che esse fossero poste, contrariamente al divieto di cui all'art. 91 c.p.c., totalmente a carico della parte vittoriosa.
Nel regime applicabile al giudizio, la violazione di legge in materia di spese ricorreva se le spese erano poste a carico della parte vittoriosa; non bastava lamentare che il giudice non avesse compensato le spese o non avesse ripartito una liquidazione tra diritti e onorari, quando tale distinzione non era pertinente.
Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
prevedendo la norma allora vigente che la compensazione delle spese di lite potesse disporsi, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, nella concorrenza di "altri giusti motivi", da desumere dalla motivazione della sentenza
Per i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma indicata dalla Corte, la compensazione poteva essere disposta per soccombenza reciproca o per altri giusti motivi; la scelta restava discrezionale e la mancata compensazione non era, di per sé, censurabile come violazione di legge.
Massime di principio
- Quando il ricorso per Cassazione è soggetto all’art. 366-bis c.p.c., ogni censura deve rispettare i requisiti di formulazione propri del vizio denunciato. Se si cumulano violazione di legge e vizio motivazionale, occorrono entrambi gli specifici elementi richiesti; un quesito astratto o la loro omissione può impedire l’esame del merito.
- La declaratoria d’inammissibilità per difetti formali non equivale a una decisione sostanziale sulla correttezza dell’imposizione: in questo caso la Cassazione non ha stabilito se l’agevolazione di registro spettante alle Onlus si estendesse alle imposte ipotecaria e catastale.
- La richiesta di compensazione delle spese non costituisce, da sola, una censura di violazione di legge quando la relativa disciplina rimette la decisione alla discrezionalità del giudice. Occorre individuare una specifica violazione normativa e applicare la versione della norma vigente in base alla data d’inizio del procedimento.
- La contestazione della liquidazione delle spese deve essere calibrata sul concreto regime di rappresentanza processuale: la distinzione tariffaria tra diritti e onorari presuppone il patrocinio di un avvocato e non è automaticamente applicabile quando l’Amministrazione è difesa da un proprio funzionario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2183 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2191 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →