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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26847/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso in opposizione avverso il rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso presentata da un difensore d'ufficio per l'attività svolta. Il Tribunale di Bari, pur accogliendo l'opposizione e quindi riconoscendo il diritto alla liquidazione, ha compensato integralmente le spese di lite con formula apodittica. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito disposto la compensazione in assenza di reciproca soccombenza e senza indicare motivazione idonea; ha inoltre lamentato la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. e la carenza/illogicità della motivazione, poiché la frase usata dal Tribunale sarebbe stata scarna e incomprensibile e non avrebbe esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, trattati congiuntamente, perché la statuizione di compensazione delle spese era priva di una specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La Corte ha richiamato il carattere di norma elastica della disposizione e il fatto che gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. operano retroattivamente; pertanto, la verifica della legittimità della compensazione va compiuta alla luce della disciplina risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. Poiché il Tribunale si era limitato ad affermare che, nonostante l'accoglimento totale della domanda, "le spese del giudizio si ritiene opportuno compensare", senza alcuna motivazione specifica, la Corte ha cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitare in motivazione; la sua applicazione va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e della retroattività dei relativi effetti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel principio di diritto in relazione al vizio processuale derivante dalla violazione dell'art. 92 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione del provvedimento

  • art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162

    menzionato come testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • Corte cost. sentenza 19 aprile 2018, n. 77

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre gravi ed eccezionali ragioni; gli effetti retroagiscono

  • Cass. n. 15495 del 16.05.2022

    richiamata per affermare che il sindacato di legittimità non può estendersi alla mera misura della gravità ed eccezionalità, salvo incongruenze manifeste

  • ord. n. 1950 del 24/01/2022

    richiamata per il dovere del giudice di esporre motivazioni argomentate sulla compensazione delle spese

  • Cass. n. 2883/2014

    richiamata per qualificare la norma sulla compensazione come clausola generale/elastica

  • Cass. n. 21157 del 07/08/2019

    richiamata nello stesso senso sulla natura elastica della clausola di compensazione

  • ord. n. 15431 del 2011

    richiamata per il principio secondo cui il giudice deve indicare esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, è legittima solo se il giudice individua e motiva specificamente gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente una formula apodittica o meramente opportunistica.
  • Il controllo di legittimità sulla compensazione non riguarda una rivalutazione astratta della "gravità" o "eccezionalità" delle ragioni, ma verifica la presenza di una motivazione concreta e coerente con le evidenze di causa e con i limiti imposti dalla norma.
  • Quando la disciplina delle spese è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, la valutazione della legittimità del provvedimento va compiuta tenendo conto degli effetti retroattivi della pronuncia della Corte costituzionale.
  • La clausola delle "gravi ed eccezionali ragioni" opera come norma elastica: il giudice di merito la concretizza nel caso concreto, ma la scelta resta censurabile in cassazione se manca l'esplicitazione delle ragioni o se la motivazione è solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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