Sentenza del 10/02/2017 n. 3595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 180/45/11 del 27 dicembre 2011, che aveva confermato la legittimità della cartella relativa a IVA e IRES 2005. Con due motivi, denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 139 e 145 c.p.c., ha contestato la notifica dell’avviso di accertamento prodromico, effettuata il 2 aprile 2008 presso l’abitazione del liquidatore e consegnata al custode: la relata non attestava le ricerche svolte per verificare l’assenza del destinatario né quella delle persone che, secondo la legge, avevano precedenza sul portiere. La società ha inoltre evidenziato che un precedente accesso, il 4 marzo 2008, aveva dato esito «traslocato senza lasciare indirizzo».
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società: la cartella era stata emessa senza una regolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. La notifica al liquidatore era una modalità consentita, indipendentemente dalle ricerche presso la sede sociale, ma la consegna al custode richiedeva che la relata attestasse chiaramente l’assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto prima di lui. La successiva spedizione dell’avviso al destinatario non ha sanato la nullità, non essendo provato che lo avesse effettivamente informato né dedotta altra circostanza sanante. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre rimborso forfettario e accessori; le spese di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c. (testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla legge n. 263 del 2005)
Dunque, secondo quanto così disposto, ben poteva l'ufficio impositore procedere, quale modalità alternativamente consentita dalla legge, alla notificazione direttamente al liquidatore della società contribuente - pacificamente identificato in A.G., residente e fiscalmente domiciliato in Milano, Via B. XX indipendentemente dalla verifica di reperibilità della società presso la sede sociale; il che rende irrilevanti quei profili di censura incentrati sulla mancata esecuzione di ricerche in ordine a quest'ultima circostanza.
La notificazione dell’atto a una persona giuridica poteva essere eseguita alternativamente al suo legale rappresentante, se l’atto ne indicava la qualità e riportava residenza, domicilio e dimora abituale. Scelta questa modalità, non occorreva verificare anche la reperibilità della società presso la sede.
Art. 139 c.p.c., in particolare comma 2
Una volta (legittimamente) intrapresa la strada della notificazione alla persona del legale rappresentante nelle forme descritte da quest'ultima disposizione, era necessario, in definitiva, che venissero osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento.
La consegna al portiere è subordinata al rispetto dell’ordine legale dei destinatari: la relata deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. L’attestazione non richiede formule sacramentali, ma deve rendere verificabili gli accertamenti compiuti; in mancanza, la notifica al portiere è nulla. Il successivo invio di un avviso non sana da solo la nullità se non risulta che abbia informato il destinatario.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.; mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, risultando che la cartella di pagamento opposta non venne preceduta da regolare notificazione dell'atto impositivo prodromico.
Quando, dopo la cassazione, non servono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse da esaminare, la Corte può decidere direttamente il merito della causa.
Massime di principio
- Per notificare un atto a una società è possibile ricorrere alla modalità prevista per il suo legale rappresentante, se ne sono indicati nell’atto la qualità e gli elementi identificativi richiesti; questa scelta è alternativa alla notifica presso la sede sociale.
- Se la notifica al legale rappresentante viene consegnata al portiere, l’ufficiale notificatore deve attestare nella relata l’assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto con precedenza. Una formula generica o la sola indicazione della consegna al portiere non bastano.
- L’invio della raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere non rende automaticamente valida una notifica nulla: occorre che la nullità sia stata sanata secondo le regole applicabili, e non basta presumere che il destinatario abbia ricevuto effettiva conoscenza dell’atto.
- Se l’avviso di accertamento prodromico non è stato regolarmente notificato, la cartella che ne presuppone l’efficacia può essere annullata; se la causa è già istruita e non richiede ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito.
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