Sentenza n. 15446/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento effettuato dal Ministero l’11 febbraio 2026 ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha accolto la richiesta del ricorrente sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero a rifondere € 800,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13149/2024, quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13149/2024, passata in giudicato e notificata il 19 dicembre 2024 con le formalità previste per il titolo esecutivo. La pronuncia aveva riconosciuto a una docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dell’avvocato che l’aveva difesa. Il ricorso riguardava specificamente il mancato pagamento delle spese distratte. Dopo la relazione istruttoria, il Ministero ha riferito di aver pagato le somme dovute l’11 febbraio 2026; il ricorrente ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
Norme richiamate
Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con il ricorso notificato e depositato il 17 maggio 2025, l’Avv. Del Gaudio ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione quanto al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario e distratte in suo favore.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese distratte. Il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore dell’art. 114 c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione dà integrale esecuzione alla pretesa azionata in ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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