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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20341/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per: a) Terruzzi — concussione (capo 5) e falsità in atti pubblici aggravata (capi 1-4) per aver redatto dichiarazioni/relazioni di servizio e indotto in errore operatori sanitari e medico; b) Pellegrino — falso in cartella clinica e omessa diagnostica (capo 6). Terruzzi ha articolato sei motivi (omessa valutazione su richiesta di rinnovazione istruttoria, vizio di motivazione sul nesso causale delle lesioni, eccezione di prescrizione sui falsi per mancata corretta contestazione dell'aggravante fidefacente, divieto di reformatio in peius, vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica della concussione). Pellegrino ha proposto quattro motivi (principalmente relativi alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., al divieto di reformatio in peius, al vizio di motivazione sul comportamento colposo/omissivo nella diagnosi e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati quanto ai reati di falso (capi 2-3-4-6). Ha affermato che la circostanza aggravante della "fidefacenza" prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. non era stata adeguatamente contestata nel capo di imputazione (mancava richiamo normativo o descrizione valutativa) e, per la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Sorge, n. 24906/2019), non può essere ritenuta in sentenza sulla base della sola indicazione dell'atto. Ne è conseguita l'estinzione dei reati di falso per prescrizione (termine massimo decennale/di sette anni e mesi decorso), con annullamento senza rinvio dei capi relativi al falso. I motivi residui del ricorso di Pellegrino sono stati assorbiti; quelli di Terruzzi sono per la maggior parte infondati: la condanna per concussione è stata confermata e la Corte ha valutato infondati i rilievi sulla rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) e sulla ricostruzione dei fatti, ritenendo corretta la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Per effetto dell'annullamento delle condanne per falso, la pena complessiva di Terruzzi è stata rideterminata a quattro anni di reclusione (pari alla pena fissata in primo grado).

Norme richiamate

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    art. 476, comma 2, cod. pen.

    L'aggravante della "fidefacenza" (efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto pubblico) rappresenta una componente valutativa che deve essere espressamente contestata nell'imputazione; la sua mera indicazione dell'atto non è sufficiente per considerarla adeguatamente contestata e poi applicabile in sentenza

  • art. 61, n. 2 e n. 9, cod. pen.

    art. 61, n. 2 - 9 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alle aggravanti formalmente contestate per talune imputazioni di Terruzzi; la Corte valuta la corretta applicazione dell'aggravazione in relazione alla sua contestazione nel capo d'imputazione

  • art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: il comma 1 consente la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove solo se i dati probatori precedenti sono incerti e il mezzo richiesto è decisivo; il comma 2 disciplina rinnovazioni diverse; la Corte ha ritenuto inammissibile/manifestamente superflua la richiesta perché la consulenza era conoscibile e non decisiva

  • art. 417, 429, 450, 456, 552, 468 cod. proc. pen. (richiamati)

    Norme procedurali che impongono l'enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti nell'atto di imputazione/decreto di rinvio; la mancanza di tale enunciazione impedisce l'applicazione in sentenza di aggravanti non esplicitate

  • Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Sez. U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che l'aggravante della fidefacenza richiede una contestazione specifica e non può essere desunta dalla sola indicazione dell'atto falsificato; la qualificazione come atto fidefacente è il risultato di valutazioni interpretative e normative che devono emergere dall'imputazione

Massime di principio

  • L'aggravante della "fidefacenza" (art. 476, comma 2, cod. pen.) deve essere espressamente indicata nel capo di imputazione o richiamata con formula normativa equivalente; altrimenti non può essere applicata in sentenza e, se la sua mancata indicazione incide sui termini di prescrizione, il reato aggravato può risultare estinto
  • La contestazione in fatto di un elemento aggravante non sostituisce l'indicazione normativa o la descrizione valutativa degli elementi costitutivi dell'aggravante: il pubblico ministero deve descrivere con chiarezza gli elementi valutativi che giustificano la qualificazione aggravata
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. sono ammissibili solo per prove nuove o per prove già acquisite la cui riassunzione sia giustificata da incertezza del compendio probatorio e dalla decisività del mezzo: prove conoscibili sin dall'inizio del processo difficilmente giustificano rinnovazione
  • La Cassazione mantiene ampia deferenza sulla valutazione di merito dei fatti e della attendibilità delle testimonianze salvo errori di logica o violazioni di legge; contestazioni che chiedono una rilettura delle prove sono spesso ritenute inammissibili quando non indicano errori di diritto
  • In casi che coinvolgono atti pubblici e la loro efficacia probatoria, è essenziale per la difesa vigilare sulla formulazione dell'imputazione: se manca la specifica contestazione dell'aggravante la strategia difensiva può ottenere l'annullamento per vizi formali e, talvolta, l'estinzione per prescrizione

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