Cassazione Penale, Ordinanza n. 00708/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 13/03/2024 del tribunale di sorveglianza di Salerno, che gli aveva negato il beneficio della liberazione anticipata. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva valorizzato alcune trasgressioni al programma trattamentale, tra cui una condanna per cessione di stupefacenti del 23 luglio 2017 e una per evasione del luglio 2020, ritenendole ostative al riconoscimento del beneficio anche con riguardo a semestri precedenti. Nel ricorso, la questione sottoposta alla Cassazione riguarda la correttezza di tale valutazione, in particolare rispetto al principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato e alla possibilità di far retroagire negativamente una trasgressione sui semestri antecedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso sul punto di diritto prospettato, osservando che la valutazione semestrale del comportamento non impedisce di considerare una trasgressione successiva anche per i semestri anteriori, quando essa sia tale da rendere meramente apparente la partecipazione al programma rieducativo; ciò vale a maggior ragione per trasgressioni costituenti reato. Richiamato che nel caso concreto vi erano una condanna per cessione di stupefacenti e una per evasione, la Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le trasgressioni che ricorrono alle condizioni previste dal terzo comma possono costituire causa potenziale di revoca della liberazione anticipata già concessa e, al contempo, impedire la concessione del beneficio non ancora richiesto.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del condannato avviene per semestri, ma questo criterio non esclude che una trasgressione successiva possa incidere negativamente anche sui semestri precedenti, se essa dimostra che la partecipazione al percorso rieducativo era solo apparente.
- Le trasgressioni che integrano reato assumono un rilievo particolarmente intenso nella valutazione della concedibilità della liberazione anticipata, potendo giustificare il diniego del beneficio e, ove già concesso, la sua revoca alle condizioni previste dalla legge.
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare una valutazione di merito coerente con il principio di diritto applicabile e non evidenzia un reale errore di legittimità nell'ordinanza impugnata.
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