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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09955/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di una societe0 a responsabilite0 limitata su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La societe0, perf2, si era gie0 fusa per incorporazione in un'altra societe0 con sede in Romania. L'ex amministratore unico della societe0 incorporata propose reclamo contro la sentenza di fallimento, sostenendo che, per effetto della fusione, la societe0 incorporata si era estinta e che il contraddittorio prefallimentare avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti dell'incorporante, non gie0 dell'incorporata o del suo ex rappresentante. La Corte d'appello dichiarf2 inammissibile il reclamo, ritenendo che, essendo subentrata l'incorporante in tutti i rapporti anche processuali, la legittimazione ad impugnare spettasse solo a quest'ultima. In Cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, violazione dell'art. 18 l.fall. e degli artt. 75, 81, 100 e 105, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'art. 18 l.fall. consente a ciascun interessato di impugnare la sentenza di fallimento e che egli, quale ex amministratore della societe0 fallita, aveva interesse diretto a proporre reclamo anche per le ricadute penali e patrimoniali della declaratoria di fallimento; con il secondo motivo, assorbito, contestf2 il merito della decisione impugnata. Nella memoria chiese anche la dichiarazione di inesistenza della sentenza della corte d'appello, domanda ritenuta inammissibile perche9 nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'ex amministratore cessato della societe0 incorporata, pur non potendo agire spendendo il rapporto organico con la societe0 estinta, era comunque legittimato ad impugnare in proprio la sentenza di fallimento per far valere i vizi del contraddittorio e per l'interesse personale a eliminare gli effetti pregiudizievoli della declaratoria. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    La legittimazione al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento spetta a ciascun interessato; l'ex amministratore cessato puf2 avere un interesse proprio all'impugnazione, anche se la societe0 incorporata si e8 estinta per fusione.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione processuale, ma la decisione ruota sulla verifica dell'interesse a impugnare in proprio.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione, in relazione alla titolarite0 dell'azione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'interesse ad agire dell'ex amministratore, interesse ritenuto sussistente dalla Corte.

  • art. 105, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla corte territoriale; la Cassazione ha valorizzato il concreto interesse dell'ex amministratore ad aggredire la sentenza.

  • artt. 216, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, 219, comma 1, n. 2, l.fall.

    Richiamati solo come base della richiesta di rinvio a giudizio che, secondo il ricorrente, rendeva concreto il suo interesse personale a impugnare il fallimento.

  • art. 110 c.p.c.

    Citato nel testo in relazione ai riferimenti normativi del ricorrente; non assume autonoma ratio decisoria.

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione determina l'estinzione della societe0 incorporata e il subentro dell'incorporante in tutti i rapporti, anche processuali; pertanto, gli atti relativi a quei rapporti devono essere indirizzati al nuovo centro di imputazione.
  • L'ex amministratore cessato di una societe0 estinta per fusione non puf2 agire spendendo il rapporto organico con la societe0 incorporata, ma puf2 proporre impugnazione in proprio se allega e dimostra un interesse personale concreto e attuale.
  • In materia di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione non va letta in senso rigidamente organico, dovendosi riconoscere la possibilite0 di impugnazione al soggetto che, pur non essendo pif9 rappresentante della societe0 estinta, subisca o tema di subire conseguenze negative personali dalla dichiarazione di fallimento.
  • L'interesse dell'ex amministratore alla rimozione della declaratoria di fallimento puf2 derivare non solo da profili patrimoniali, ma anche da riflessi morali e soprattutto da possibili contestazioni penali collegate al fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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