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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto disciplinare n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2025 emesso dal Provveditore Regionale per la Toscana e Umbria del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia;

Giustizia amministrativa202501992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto disciplinare recante la decurtazione di una mensilità dello stipendio, pari a 3/30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto disciplinare adottato dal Provveditore Regionale per la Toscana e Umbria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale gli è stata inflitta una pena pecuniaria consistente nella decurtazione di una mensilità dello stipendio pari a 3/30. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento disciplinare. In sede cautelare, il ricorrente ha prospettato un danno patrimoniale, peraltro in modo generico, derivante dall'esecuzione della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo dirimente l'insussistenza del periculum in mora. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente patrimoniale e, per sua natura, pienamente ristorabile mediante il risarcimento o la restituzione delle somme in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris, poiché l'assenza del periculum è stata ritenuta sufficiente per negare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di un danno meramente patrimoniale, soprattutto se formulata genericamente, non integra il periculum in mora quando il pregiudizio è integralmente ristorabile in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
  • L'assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che sia necessario esaminare espressamente il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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