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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4280/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato a David Christian per aver tenuto indebiti contatti con soggetti interni ed esterni all'Amministrazione (tra cui il Tenente Colonnello Corrado della Guardia di Finanza e il dirigente Borrelli) al fine di ottenere riduzioni di consistenze contestate in verifiche fiscali (Gruppo Baggio, Cattolica Assicurazioni), per impedire approfondimenti ispettivi e per fornire notizie sull'attività ispettiva; il ricorrente eccepiva, tra l'altro, incompetenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari competente (sosteneva di essere all'epoca non dirigente), violazioni delle norme procedurali di decadenza temporale e una sproporzione della sanzione (avrebbe dovuto applicarsi sanzione conservativa). Inoltre ha richiamato l'esito assolutorio in sede penale quale elemento a suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) la valutazione dei fatti come unitari e risalenti a periodi diversi ma riferibili alla stessa persona e allo stesso datore di lavoro legittima l'adduzione degli addebiti in un unico procedimento disciplinare e la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari relativo all'ultima posizione ricoperta (dirigenziale esterna); b) il termine di decadenza per l'adozione della sanzione va misurato dalla data di adozione dell'atto e non dalla sua comunicazione al destinatario; c) l'assoluzione penale (ancorché prodotta) non impedisce la valutazione disciplinare basata sulle emergenze istruttorie; d) la disparata invocazione di sanzioni conservative non è decisiva quando la condotta accertata configuri un grave e complessivo scostamento dai doveri di servizio e una rottura del vincolo fiduciario, giustificando il licenziamento. Sono state rigettate anche le questioni di legittimità costituzionale proposte. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 19, co. 6

    Disciplina l'istituto del dirigente esterno e la possibilità che un dipendente posto in aspettativa svolga un rapporto dirigenziale esterno regolato secondo le norme del lavoro dirigenziale; il rapporto dirigenziale esterno è soggetto al regime disciplinare del d.lgs. 165/2001.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis (commi richiamati)

    "atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione"

    Stabilisce le regole procedurali del procedimento disciplinare (competenza, termini di decadenza, criteri per l'individuazione dell'ufficio competente). La Corte interpreta che la competenza spetta all'ufficio relativo all'ultima posizione ricoperta e che il termine di decadenza si valuta sulla data di adozione dell'atto finale, non sulla data di comunicazione.

  • CCNL Area VI della dirigenza (CCNL 2010), artt. 1, 3, 7, 8, 9

    "le mancanze non espressamente previste" (art. 9, co. 10) e obblighi di cui all'art. 7, co. 4: "perseguire direttamente l'interesse pubblico", "preservazione dell'immagine dell'ente", "non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio"

    Fornisce la disciplina degli obblighi dei dirigenti e delle sanzioni contrattuali; la clausola di chiusura (art. 9, co. 10) permette di sanzionare anche condotte non elencate ma che costituiscono grave scostamento dai doveri dirigenziali. La Corte utilizza tali disposizioni per valutare il carattere fiduciario e la gravità della condotta.

  • CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali, artt. 1 e 66

    Rilevato nelle eccezioni del ricorrente in ordine all'applicabilità di norme del comparto; la Corte ritiene la comunanza di obblighi sostanziali tra funzioni apicali del comparto e della dirigenza, perciò l'erroneo richiamo al comparto non ha alterato la valutazione complessiva.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni disciplinari e proporzionalità; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione della proporzionalità, sulla base della gravità e del nesso fiduciario, fosse plausibile e fondata.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 97

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente (disparità, diritto di difesa, buon andamento): la Corte ha dichiarato infondata la questione, ritenendo compatibile l'interpretazione applicativa con i principi costituzionali.

Massime di principio

  • Quando fatti disciplinari riguardano periodi diversi ma sono riconducibili a un'unica condotta unitaria e il rapporto di lavoro (anche se con status diverso) ha avuto il medesimo datore di lavoro, è legittimo svolgere un unico procedimento disciplinare e attribuire la competenza all'Ufficio relativo all'ultima posizione ricoperta.
  • La decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 va valutata sulla data di adozione dell'atto sanzionatorio (atto finale), non sulla data di ricezione/comunicazione all'interessato; ritardi di comunicazione brevi non compromettono i diritti di difesa.
  • L'esito di un processo penale (anche assolutorio) non vincola automaticamentela decisione disciplinare: la responsabilità disciplinare può essere valutata autonomamente sulla base degli elementi istruttori e del diverso grado di valutazione richiesto.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare va apprezzata in termini complessivi; comportamenti che rivelano un grave scostamento dal dovere fiduciario e dalla correttezza istituzionale possono giustificare il licenziamento anche se singole fattispecie contrattuali prevedono sanzioni conservative.
  • Se il rapporto dirigenziale esterno e il rapporto preesistente dipendono da enti diversi, ciascun ente deve procedere autonomamente; in presenza dello stesso ente, l'unicità del procedimento è la soluzione logica per valutare l'incidenza sul vincolo fiduciario complessivo.
  • La legittimità dell'ufficio che conduce il procedimento richiede il rispetto della terzietà e delle regole di composizione; contestazioni meramente formali sulla competenza dell'UPD sono inefficaci se l'ufficio è stato costituito correttamente e ha valutato compiutamente gli elementi.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe articolare puntualmente i profili di rilevanza delle eventuali sentenze penali prodotte e contestare specificamente gli accertamenti probatori che divergerebbero, evitando richiami generici che la Corte non ritiene sufficienti.

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