Cassazione Civile, Sentenza n. 4358/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pastore, conducente di linea part‑time (20 poi 24 ore settimanali), chiedeva la conversione del rapporto a tempo pieno e il pagamento di differenze retributive (€196.586,87) sostenendo che l'orario effettivo, inclusi i tempi di sosta a Salerno tra le corse, superasse l'orario contrattuale. Contestava inoltre la violazione dell'art. 20 del CCNL/Accordo nazionale e chiedeva un indennizzo secondo l'art. 8 d.lgs. 61/2000; infine reclamava incentivi alla produttività per vendita a bordo (art.36 CCNL). La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base delle prove testimoniali, che dopo il parcheggio il lavoratore fosse libero da vincoli, senza obbligo di custodia né reperibilità prescritta, che i tempi accessori erano limitati e che l'orario complessivo non superava le 24 ore; aveva inoltre ritenuto generica la domanda sugli incentivi per mancanza di accordo aziendale e di conteggi dei titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i fatti di merito: durante le soste l'autista era libero e non sottoposto a comando o vincolo organizzativo, quindi non si possono computare quelle ore come lavoro effettivo ai sensi dell'art. 6 lett. c) legge 138/1958; la fattispecie doveva essere valutata secondo la lett. f) (aliquota per tempo inoperoso con mera reperibilità). Ha escluso l'applicabilità dell'art.3 d.lgs. 234/2007 e dell'art.20 dell'accordo 28/11/2015 al rapporto in contestazione; ha ritenuto inammissibili o generiche le pretese relative all'incentivo alla produttività per mancata produzione dell'accordo aziendale e dei conteggi dei titoli; ha giudicato inammissibili o non autosufficienti le deduzioni procedurali relative all'art.8 d.lgs. 61/2000. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in €4.500,00 compensi e €200,00 esborsi, più accessori) e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
legge 27 febbraio 1958, n. 138, art. 6 lett. c)
"si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante il tempo impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda."
La Corte ha ritenuto che questa disposizione si applichi solo quando il lavoratore è effettivamente comandato a disposizione: nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato l'assenza di comando/disponibilità durante le soste, quindi la lett. c) non era applicabile.
legge 27 febbraio 1958, n. 138, art. 6 lett. f)
Applicata dalla Corte come disciplina pertinente: la lett. f) prevede un'aliquota minima (non inferiore al 12%) per il periodo in cui il personale viaggiante resta inoperoso fuori residenza con sola reperibilità; i tempi di sosta liberi sono stati inquadrati in questo regime e non come orario di lavoro effettivo.
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 234, art. 3
"Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività."
La Corte ha escluso l'applicazione della norma perché non sussisteva la condizione di essere "a disposizione" del datore di lavoro durante le soste: gli accertamenti di fatto hanno indicato che il lavoratore era libero di allontanarsi.
Accordo nazionale/CCNL Autoferrotranvieri (28/11/2015), art. 20
La Corte ha osservato che tale norma non era vigente al momento della stipula del contratto di part‑time dedotto dal ricorrente; pertanto non poteva essere invocata per ottenere la conversione del rapporto o indennizzi richiesti.
Accordo nazionale del 04/12/2004, art. 2 lett. B
Indicato come la norma di riferimento applicabile al rapporto part‑time del ricorrente; la sua eventuale violazione non comporta tuttavia la conversione automatica del rapporto a tempo pieno.
CCNL Autoferrotranvieri, art. 36 (incentivi/produttività)
La Corte ha ritenuto la domanda sull'incentivo generica, perché priva della produzione dell'accordo aziendale di riferimento e dei conteggi dei titoli venduti e delle maggiorazioni eventualmente previste; la materia è disciplinata dalla contrattazione collettiva aziendale e la sua mancanza assorbe la pretesa.
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 61, art. 8
Norma che consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa in casi di difficoltà probatorie del lavoratore; la Corte ha ritenuto che tale doglianza non fosse stata adeguatamente prospettata in sede di gravame e dunque non fosse sindacabile in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360 (n. 3, n. 4) e artt. 112, 115, 132
Richiamati in relazione ai motivi di nullità e omessa pronuncia sollevati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili per difetto di autosufficienza e per il carattere insindacabile della valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.
D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater
Richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente; misura accessoria alla decisione sulle spese.
Massime di principio
- Perché i tempi di sosta siano computati come lavoro effettivo è necessario che il lavoratore sia "comandato a disposizione" o soggetto a vincoli organizzativi dell'azienda; la mera presenza fisica del mezzo non è sufficiente.
- Se durante le soste il lavoratore è libero di allontanarsi e non esiste obbligo di custodia o reperibilità imposto dal datore, detti tempi vanno inquadrati come periodi inoperosi (eventualmente assoggettati a specifiche indennità previste dal CCNL), non come orario lavorativo.
- La prova fattuale (testimonianze, atti) sulle modalità di svolgimento della prestazione è decisiva: le valutazioni di fatto dei giudici di merito, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto.
- Per ottenere incentivi o maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva è indispensabile produrre gli accordi aziendali pertinenti e dati concreti (es. conteggi dei biglietti venduti, condizioni economiche): richieste generiche sono destinate al rigetto.
- Le argomentazioni di carattere processuale (es. richiamo all'art. 8 d.lgs. 61/2000 o ricorso per omessa pronuncia) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi precedenti per essere esaminabili in Cassazione.
- La normativa nazionale (es. legge 138/1958) e la normativa di recepimento comunitario (d.lgs. 234/2007) si applicano in funzione delle concrete condizioni di disponibilità e comando: occorre verificare caso per caso chi esercita il potere organizzativo durante i tempi di pausa.
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