Cassazione Civile, Sentenza n. 4075/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva: a) la conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato; b) il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine (cd. "danno comunitario"); c) il pagamento di una indennità per la permanente disponibilità a prestare attività durante l'anno. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la violazione della Direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. S.U. n. 5072/2016), sostenendo che la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta non può privare il lavoratore della tutela agevolata ai fini del risarcimento prevista per l'abusiva reiterazione di rapporti a termine. Con un secondo motivo contestava la violazione dell'art. 36 Cost. chiedendo compenso per la disponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, anche se i contratti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione sono nulli per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti pubblici, ciò non esclude l'applicabilità della tutela rafforzata disposta dal diritto dell'Unione europea e recepita in diritto interno (indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010) in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato al giudice d'appello di Caltanissetta perché valuti la domanda tenendo conto del principio affermato. Il secondo motivo (richiesta di compenso per disponibilità) è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che non spetti un ulteriore corrispettivo in assenza di previsione contrattuale/collettiva specifica. Inoltre la Corte ha disposto che non è dovuto ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in relazione all'esito.
Norme richiamate
Direttiva Europea 1999/70/CE e Accordo quadro allegato
Direttiva 1999/70/CE; Accordo quadro allegato (clausole 1 e 5)
Si applica anche ai rapporti instaurati con la pubblica amministrazione; mira a prevenire abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e giustifica misure di tutela efficaci anche quando sussistono vizi formali nei contratti
D.lgs. 368/2001 (ora parte nel d.lgs. 81/2015)
art. 1 (requisito della forma scritta per il contratto a termine)
La prescrizione della forma scritta è norma interna antiabusiva, ma la sua violazione non può automaticamente escludere l'applicazione della tutela probatoria agevolata prevista contro la reiterazione abusiva di rapporti a termine
Legge regionale Sicilia n. 16/1996 (art. 45-ter e art. 46)
art. 45-ter (elenco speciale regionale dei lavoratori forestali); art. 46 (contingenti e garanzia di fascia occupazionale per un numero di giornate)
Disciplina i rapporti di lavoro a chiamata e i contingenti con garanzia di giornate; tali rapporti sono da considerarsi rapporti a termine e possono dar luogo a fenomeni di reiterazione abusiva
R.D. n. 2440/1923 (artt. 16 e 17)
artt. 16 e 17 (forma scritta per contratti della pubblica amministrazione)
La mancanza della forma scritta determina la nullità formale dei contratti con la PA, ma tale nullità non deve operare a scapito dell'effettività della tutela eurounitaria nei confronti del lavoratore
Legge n. 183/2010 (art. 32, comma 5) / oggi art. 28 d.lgs. 81/2015
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (indennità forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità per abusiva reiterazione)
Prevede un'indennità forfettaria e un'agevolazione probatoria per il lavoratore vittima di reiterazione abusiva di contratti a termine; la Corte afferma che tale tutela si applica anche quando i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. S.U. n. 5072/2016 (e altri precedenti citati: es. Cass. n. 24666/2016, Cass. n. 37741/2022, Cass. n. 41464/2021)
I precedenti consolidati hanno definito i criteri di tutela nei confronti dei lavoratori precari nella PA (soprattutto l'inapplicabilità della reintegrazione tipica del lavoro privato e l'opzione per la tutela risarcitoria), e sono stati utilizzati per sostenere l'applicabilità dell'agevolazione probatoria anche in caso di vizi di forma
Massime di principio
- La nullità formale di un contratto di lavoro a termine per mancanza della forma scritta (contratti con la PA) non impedisce di riconoscere al lavoratore la tutela rafforzata prevista per l'abusiva reiterazione di rapporti a termine (indennità forfettaria ex art. 32 c.5 L.183/2010), in coerenza con l'obbligo di attuare la Direttiva 1999/70/CE
- Nei casi di reiterazione abusiva di contratti a termine la prova del danno e del nesso causale può essere alleggerita secondo i criteri di agevolazione probatoria previsti dalla normativa/giurisprudenza (eventuale diritto a indennità forfettaria), anche se i contratti sono viziati nella forma
- Il fatto che il rapporto si presenti con forme diverse rispetto al contratto a termine tipico (es. chiamata da elenchi/contingenti regionali) non esclude la verifica della possibile abusiva reiterazione: ciò che conta è la sostanza della reiterazione di rapporti a termine
- La trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato può essere impedita da specifiche norme sull'accesso al pubblico impiego (es. obbligo di concorso); in tali casi la tutela effettiva si realizza tramite indennizzo e non tramite reintegro
- Richieste di corrispettivi aggiuntivi (es. indennità per 'disponibilità') devono trovare fondamento nel contratto o nella disciplina collettiva applicabile; l'art. 36 Cost. non impone autonomamente pagamenti non previsti dalla contrattazione
- Nel giudicare ricorsi simili il giudice deve sempre valutare la compatibilità del rapporto con l'Accordo quadro/Direttiva e non limitarsi a risolvere quesiti di validità formale che rischino di eludere le tutele eurounitarie
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