Cassazione Civile, Sentenza n. 4354/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la trasformazione del rapporto di lavoro di Tricomi da part-time a full-time con decorrenza 1/11/2015, l'espletamento di mansioni riconducibili al VI livello dal 1/6/2016 e l'inquadramento al V livello dal 1/12/2017 con relativo pagamento delle differenze retributive. Aviapartner contestava che la trasformazione non possa derivare automaticamente dal superamento dell'orario contrattuale senza consenso scritto, richiamava il verbale di conciliazione del 28/10/2015 che avrebbe confermato il part-time, e deduceva errori nella valutazione delle mansioni e nell'applicazione delle previsioni del CCNL (art. H2, H4, art.28) e dell'art.2103 c.c.; Tricomi si è difeso con controricorso (e ricorso incidentale) difendendo le determinazioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Aviapartner sia il ricorso incidentale/controricorso di Tricomi. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, se risulta accertato in fatto che il lavoratore ha prestato continuativamente un orario corrispondente a quello a tempo pieno (qui documentato dalle buste-paga: circa 165,83 ore vs 86,50 previste), il rapporto può trasformarsi in full-time per fatti concludenti senza necessità di forma scritta. Ha ritenuto irrilevante, nella misura in cui non impediva l'esercizio futuro dei diritti, il verbale di conciliazione del 28/10/2015 limitato fino al 1/11/2015. Quanto all'inquadramento superiore, la Corte d'appello è stata ritenuta corretta nell'accertare le mansioni prevalenti e nell'applicare il regolamento collettivo che prevede periodi di attestazione per il passaggio dall'OPR al livello superiore (quindi decorrenza V livello dall'1/12/2017 dopo 18 mesi). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 1326 c.c.
Rilevata in relazione ai fatti concludenti: la Corte ha confermato che la volontà negoziale può essere desunta da comportamenti concludenti (non è necessaria forma scritta per desumere l'intento concordato attraverso la condotta continuativa delle parti).
art. 1230 c.c., secondo comma
Richiamato nel senso che l'animus novandi può risultare in modo non equivoco anche da fatti concludenti; la novazione/trasformazione negoziale non richiede sempre una forma specifica quando la volontà emerge inequivocabilmente dalla condotta.
art. 2103 c.c.
Norma di riferimento per l'inquadramento in ragione delle mansioni prevalenti: la Corte ha confermato che l'accertamento della prevalenza delle mansioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e che il riconoscimento del livello superiore segue l'accertamento concreto delle mansioni svolte.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 5, richiamo anche a limiti di sindacato di fatto)
Usato per definire i limiti di censura in Cassazione: i giudizi di fatto del merito (valutazione di prove, testimonianze, buste-paga, accertamento della volontà negoziale) sono sindacabili in modo molto limitato; il ricorso in Cassazione non supera la presunzione di correttezza del giudizio di merito salvo vizi di motivazione o errori di diritto ben qualificati.
d.lgs. n. 61/2000 (art. 1 e art. 3)
Richiamato per distinguere il lavoro supplementare e la flessibilità ammesse dalla normativa sul part-time dall'effettivo svolgimento continuativo di orario pieno: la Corte osserva che la flessibilità prevista non giustifica automaticamente la trasformazione del rapporto per fatti concludenti se non è dimostrato che le ore eccedenti rispondessero a specifiche esigenze giustificative previste dal CCNL.
CCNL personale di terra - Sezione Handlers (art. H2, art. H4, art. 28)
Art. H4 e art. 28 richiamati per le previsioni di flessibilità e lavoro supplementare nel settore aeroportuale; art. H2 relativo all'inquadramento e ai periodi di attestazione. La Corte ha ritenuto che le disposizioni contrattuali consentono forme di flessibilità ma non possono giustificare, senza prova concreta, il costante superamento dell'orario part-time; le norme sull'attestazione previste dal CCNL sono applicabili per la determinazione della decorrenza dell'inquadramento superiore (nel caso, 18 mesi per il passaggio a V livello).
Verbale di conciliazione sindacale del 28/10/2015
La Corte di merito ha attribuito al verbale efficacia limitata fino al 1/11/2015; la Cassazione ha ritenuto che tale verbale non impedisca la valutazione successiva dei diritti derivanti dalla prestazione effettivamente resa dopo tale data e non è idoneo, da solo, a escludere la trasformazione per fatti concludenti.
Massime di principio
- La trasformazione di un contratto part-time in full-time può avvenire per fatti concludenti: se il lavoratore presta in modo continuativo un orario corrispondente al tempo pieno, il giudice può ritenere che il rapporto si sia di fatto trasformato anche senza un consenso scritto.
- Il mero superamento occasionale o giustificato come lavoro supplementare non è sufficiente: occorre prova della continuità e della stabilità dell'orario pieno (buste-paga, periodicità delle ore, assenza di esigenze organizzative specifiche che giustifichino il supplemento).
- La valutazione della prevalenza delle mansioni ai fini dell'inquadramento (art.2103 c.c.) è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo entro i limiti del sindacato di diritto; pertanto la prova documentale e testimoniale sulla reale attività è cruciale.
- Le previsioni del CCNL (flessibilità, lavoro supplementare, periodi di attestazione per progressione di livello) sono rilevanti ma non autorizzano automaticamente prestazioni continuative come quelle del full-time: vanno interpretate alla luce della fattispecie concreta e delle prove.
- I verbali di conciliazione o accordi possono avere effetti temporalmente limitati e non necessariamente escludono pretese successive se la prestazione effettivamente fornita nel tempo manifesta una diversa realtà giuridica.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure sulla valutazione dei fatti devono dimostrare vizi motivazionali o errori di diritto: la semplice proposta di una diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente per ottenere la riforma.
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