Cassazione Penale, Sentenza n. 00548/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esposito ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Roma (21/06/2010) ovvero, in subordine, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Il nodo centrale era se le notificazioni eseguite presso il difensore d'ufficio, eletto come domicilio dall'imputato in fase di sequestro, potessero dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, nonostante costui fosse contumace e risultasse ristretto in carcere al momento del giudizio di appello; il GIP aveva ritenuto idonea l'elezione di domicilio e la mancata dichiarazione d'ignoranza dell'imputato come indice della conoscenza, mentre il ricorrente ha contestato l'assenza di prove di contatti effettivi con il difensore e l'omessa effettuazione di ricerche prima del giudizio d'appello tenutosi molti anni dopo la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia compiuto le necessarie verifiche sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e abbia dato rilievo eccessivo alla sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Richiamata la giurisprudenza secondo cui le notificazioni al difensore d'ufficio sono, di regola, inidonee a provare la conoscenza salvo prova 'aliunde' o di un rapporto professionale effettivo, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di restituzione nel termine e ha rinviato il fascicolo al GIP di Novara per un nuovo esame sul punto, libero nel merito ed emendato dal vizio evidenziato.
Norme richiamate
art. 670, comma 1 cod. proc. pen.
«Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione»
Definisce la competenza del giudice dell'esecuzione a dichiarare la non esecutività del provvedimento e a disporre la rinnovazione della notificazione con conseguente decorrenza del nuovo termine per impugnare; quadro normativo usato per inquadrare l'istanza del condannato.
art. 670, comma 3 cod. proc. pen.
«Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione»
Consente al giudice dell'esecuzione di decidere, anche in deroga alla competenza ordinaria, sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare quando la non esecutività non venga dichiarata; è la norma che giustifica l'esame da parte del GIP della domanda di restituzione.
art. 175, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che regola ordinariamente la competenza del giudice dell'impugnazione sulle questioni attinenti all'assenza e alla regolarità delle notificazioni; richiamata per spiegare la deroga di competenza operata dall'art. 670, comma 3.
Norma richiamata dalla Corte di appello nella valutazione di ammissibilità dell'istanza iniziale (la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza ex art. 629-bis); qui è citata come riferimento procedurale nella fase di merito.
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova di per sé l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato contumace, del procedimento o del provvedimento: è necessario che emerga un rapporto professionale effettivo o altra prova 'aliunde' della conoscenza.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare, prima di rigettare una richiesta di restituzione nel termine, l'esistenza di elementi che dimostrino l'effettiva ricezione delle notifiche o contatti tra imputato e difensore domiciliatario; in loro assenza la richiesta deve essere valutata favorevolmente.
- Se il giudizio d'appello si svolge a notevole distanza temporale dalla sentenza di primo grado e l'imputato era ristretto (o altrimenti irreperibile), il giudice deve considerare l'opportunità di disporre nuove ricerche o accertamenti prima di ritenere valida la formazione del titolo esecutivo.
- La giurisprudenza prevalente impone che l'onere della prova dell'effettiva conoscenza gravi sull'autorità giudiziaria che sostiene la validità delle notifiche (non sull'imputato), salvo elementi concreti che attestino il contrario.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare l'assenza di contatti con il difensore domiciliatario e lo stato di detenzione o altra causa di irreperibilità per rafforzare la richiesta di restituzione nel termine; la controparte dovrà invece fornire elementi concreti di conoscenza effettiva per opporsi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →