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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40313/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati e in parte non scrutinabili perché nuovi o non specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto e per indebito utilizzo di carta di credito. Ha dedotto: 1) violazione di legge per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 493-ter c.p. nel furto; 2) violazione di legge per l'erroneo riconoscimento della continuazione tra due episodi di indebito utilizzo del bancomat, sostenendo che vi fosse un'unica condotta delittuosa e che non dovesse applicarsi l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p.; 3) violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 5, c.p.; 4) vizio di violazione di legge e di motivazione per eccessività della pena, contestando sia la pena base sia gli aumenti per continuazione e aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico perché già dedotto e disatteso in appello; il secondo inammissibile perché nuova questione non devoluta al giudice di merito; il terzo manifestamente infondato perché attinente a un accertamento di merito sulla vulnerabilità della persona offesa, sorretto da motivazione non illogica; il quarto e quinto motivo non consentiti e manifestamente infondati, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se congruamente motivata. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    La doglianza sul mancato assorbimento in furto è stata ritenuta riproduttiva di censure già disattese in appello e quindi priva di specificità in cassazione.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    L'aumento per continuazione è stato ritenuto correttamente applicato; la diversa tesi dell'unicità della condotta era nuova in cassazione e dunque non esaminabile.

  • art. 61, primo comma, n. 5, c.p.

    La sussistenza dell'aggravante è stata considerata rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo se illogico; nel caso, la motivazione sulla particolare vulnerabilità della persona offesa è stata ritenuta congrua.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non sono scrutinabili censure meramente riproduttive di questioni già dedotte in appello e già specificamente esaminate dal giudice di merito, quando risultino prive di autonoma specificità.
  • La questione proposta per la prima volta in cassazione, senza essere stata specificamente devoluta al giudice di appello, è inammissibile per interruzione della catena devolutiva.
  • L'apprezzamento circa la sussistenza di circostanze aggravanti che richiedono una valutazione fattuale, come la particolare vulnerabilità della persona offesa, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la motivazione è adeguata e non arbitraria.
  • Ai fini del reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto con riferimento al reato che prevede il massimo edittale più elevato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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