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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25649/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con riguardo alla omessa pronuncia sulla confisca del profitto del reato in una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. relativa a un reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (reati tributari). Il Procuratore Generale ha denunciato la violazione di legge per non aver disposto la confisca obbligatoria del profitto del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca, rinviando il procedimento al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che afferma l'obbligatorietà della confisca del profitto nei reati tributari anche nelle sentenze di patteggiamento e ha precisato la corretta via di impugnazione quando si tratta di misure obbligatorie.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), utilizzata come titolo della condanna qui impugnata.

  • art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

    art. 5 d.l.vo n. 74 del 2000

    Individua la fattispecie di reato tributario contestata all'imputato; la sussistenza di tale titolo rende applicabile la disciplina della confisca prevista nel decreto.

  • confisca obbligatoria del profitto del reato (art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 e richiamate)

    richiamo a "art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs."

    La confisca del profitto del reato, anche per equivalente, è obbligatoria nei reati tributari e deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo sulle pene materiali.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    "la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge..."

    Principio secondo cui l'omissione in una sentenza di patteggiamento di una misura non applicata è normalmente inimpugnabile per cassazione salvo quando si tratti di una misura obbligatoria per legge, nel qual caso è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale (art. 606 c.p.p.).

  • art. 448, comma 2-bis e art. 606 cod. proc. pen.

    richiami ad art. 448, comma 2-bis e ad art. 606 cod. proc. pen.

    Art. 448 regola impugnazioni specifiche sulle sentenze di patteggiamento; le Sezioni Unite hanno precisato i limiti di tale rimedio e quando invece sia possibile ricorrere secondo la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.

  • giurisprudenza di Sez. 3 (n. 50338/2016 e n. 6047/2016)

    citazioni di Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 e Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016

    Precedenti che confermano l'obbligatorietà della confisca del profitto nei reati tributari anche nella sentenza di patteggiamento e la possibilità di disporla "anche per equivalente" quando non è possibile aggredire l'oggetto principale del profitto.

Massime di principio

  • La confisca del profitto del reato prevista dalla normativa sui reati tributari è obbligatoria e deve essere disposta anche nelle sentenze di applicazione concordata della pena (patteggiamento).
  • Se in una sentenza di patteggiamento viene omessa una misura che la legge impone obbligatoriamente, il Procuratore può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.) e non è esclusa la revisione della sentenza su quel punto.
  • L'omissione in sentenze concordate di misure non obbligatorie segue regole di impugnazione più strette (art. 448 c.p.p.), ma le misure qualificate come sanzioni sostanziali obbligatorie (es. confisca per reati tributari) non rientrano in tale protezione dell'immutabilità.
  • La confisca può essere disposta anche "per equivalente" quando non è possibile aggredire direttamente i beni che costituiscono il profitto, per assicurare l'effetto privativo della sanzione patrimoniale.
  • In casi simili occorre verificare subito in sede di decisione se sussistano misure obbligatorie: la loro omissione espone la sentenza al rischio di annullamento limitato e rinvio sul punto specifico.

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