Cassazione Penale, Sentenza n. 36069/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per "ingiusta detenzione" a seguito di due ordinanze cautelari del Gip di Lecce (ordinanza n.6/2002 poi annullata dal Tribunale del riesame, e ordinanza n.40/2003 confermata in riesame e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione), con successiva attenuazione a domiciliari e obbligo di dimora. Il ricorrente deduceva di aver scontato complessivi 341 giorni di custodia cautelare e 27 giorni di arresti domiciliari e che con sentenza n.31/2017 era stato assolto dal Tribunale di Lecce: per il reato di cui all'art.416-bis "per non aver commesso il fatto" e per gli altri reati perché "il fatto non sussiste"; sentenza divenuta irrevocabile il 26/05/2017. Luperto contestava il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'Appello, lamentando vizio di motivazione e violazione dell'art.314 c.p.p., perché l'ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto che egli avesse dato o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave, travisando elementi acquisiti e omettendo di valutare documentazione a supporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che, esaminando il quadro probatorio "ex ante", ha concluso per la sussistenza di condotte del Luperto idonee a concorrere causalmente alla adozione delle misure cautelari. La decisione di merito ha valorizzato elementi tratti dalla sentenza di assoluzione (che, pur assolvendo, conteneva valutazioni sul profilo anagrafico e relazionale dell'imputato), le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e un complesso di elementi fattuali (opacità delle relazioni economiche, usura, predisposizione di fatture false, circolazione di denaro su conti riconducibili all'interessato, tentativo di uccidere un emissario) che, nel loro insieme, configurano condotte di gravità tale da integrare dolo o colpa grave ostative al riconoscimento dell'equa riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla causa ostativa al diritto all'equa riparazione: disciplina la perdita del diritto all'indennizzo qualora l'interessato abbia dato o concorso a dar causa all'applicazione della misura cautelare con dolo o colpa grave; la Corte ricorda che il giudice deve valutare se sussistano condotte rilevanti in senso causale rispetto all'adozione della misura.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
"il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili"
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve esaminare autonomamente l'intero materiale probatorio e motivare adeguatamente la valutazione circa negligenza macroscopica o condotte rilevanti.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Affermato che il giudice della riparazione non deve accertare la responsabilità penale ma se determinate condotte abbiano inciso come fattore condizionante la produzione dell'evento (anche valutando cause di esclusione del diritto alla riparazione).
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
"il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare"
Sottolinea la rilevanza del quadro indiziario originario (salvo che gli indizi siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di merito) per verificare la sussistenza della causa ostativa.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Richiama il principio che il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'interessato anche anteriormente e successivamente alla misura cautelare e al momento della legale conoscenza della pendenza del procedimento.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione non è automatico dopo un'assoluzione: il giudice deve verificare se l'interessato abbia dato o concorso a dar causa alla misura con dolo o colpa grave; se sussistono tali condotte, l'indennizzo può essere escluso.
- La valutazione è "ex ante": il giudice considera il quadro probatorio così come risultava al momento dell'adozione della misura cautelare (quadro indiziario), a meno che quegli indizi non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel successivo giudizio.
- Il giudice della riparazione non accerta la responsabilità penale bensì la rilevanza causale di comportamenti dell'interessato rispetto all'adozione della misura cautelare; pertanto elementi di carattere economico, relazionale e dichiarazioni di collaboratori possono assumere rilievo.
- La riparazione ha natura di equo indennizzo e non di risarcimento pieno: la sua funzione è solidaristica e la normativa prevede limiti quando emerge dolo o colpa grave del richiedente.
- Per chi chiede l'equa riparazione è utile documentare espressamente la neutralizzazione o l'inutilizzabilità degli indizi che hanno sostenuto la misura cautelare (per esempio attraverso decisioni che escludono determinati elementi o dichiarazioni che ritrattano fatti), e produrre elementi che dimostrino l'assenza di condotte gravemente colpose o dolose.
- In fase di impugnazione del rigetto, il ricorrente deve criticare specificamente la valutazione probatoria "ex ante" compiuta dal giudice della riparazione: mere affermazioni di innocenza non sono sufficienti se la ricostruzione dei fatti mostra comportamenti che possono aver favorito l'adozione della misura.
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