Sentenza del 25/06/2020 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Motivi di revocazione - Ipotesi tassative - Motivi diversi - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile: la revocazione non è un mezzo di impugnazione utilizzabile per contestare liberamente una sentenza, ma è ammessa soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992. Nel testo non sono indicati il giudice che ha pronunciato la decisione, le spese o altre statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.A. ha proposto ricorso per revocazione contro una sentenza pronunciata in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie. Le argomentazioni dedotte, tuttavia, non rientravano in alcuno dei casi tassativi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. Il testo non specifica il contenuto concreto delle singole argomentazioni né l’identità della parte resistente.
Norme richiamate
Art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
Le sentenze tributarie indicate dalla disposizione sono impugnabili per revocazione nei limiti e secondo i casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; non è ammessa una revocazione fondata su motivi ulteriori.
L'art. 395 c.p.c., a sua volta, elenca tassativamente i casi nei quali "le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado" possono essere impugnate per revocazione.
I motivi di revocazione sono tassativi. Se le censure proposte non corrispondono a nessuna delle ipotesi elencate, il ricorso è inammissibile.
Art. 9, comma 1, lettera cc), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La disposizione ha modificato l'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 con decorrenza dal 1° gennaio 2016, rendendo applicabile il rinvio ai casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. secondo il testo richiamato. Nel brano non è riportata una distinta interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la revocazione è un mezzo di impugnazione a motivi vincolati, non un gravame utilizzabile per riproporre liberamente contestazioni sulla decisione.
- Prima di proporre revocazione occorre ricondurre puntualmente ciascuna censura a uno dei casi tassativi dell'art. 395 c.p.c.; la mancanza di tale corrispondenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
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