Sentenza del 25/06/2020 n. 1006 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Illegittima imposta di registro per cause inferiori ai 1.033,00 euro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità dell’imposta di registro applicata a una causa di valore non superiore a 1.033,00 euro. La tesi è che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L. 374/1991, cause e attività conciliative non contenziose entro tale soglia, insieme agli atti e ai provvedimenti relativi, siano assoggettati soltanto al contributo unificato previsto dall’art. 13 del D.P.R. 115/2002 e non anche all’imposta di registro.
La decisione
Il testo riferisce la regola secondo cui per le procedure giudiziarie di modesto valore opera un’esenzione dall’imposta di registro e richiama Cass. civ., sez. VI, n. 10044 del 16 maggio 2016 e n. 16310 del 16 luglio 2014. Non riporta però gli estremi della sentenza oggetto della richiesta, il giudice che l’ha pronunciata, l’esito concreto del ricorso né le statuizioni sulle spese; non è quindi possibile ricostruire con certezza l’esito processuale specifico.
Norme richiamate
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore non ecceda la somma di 1.033,00 euro, e gli atti e i provvedimenti ad essa relativi, sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Per le cause e le attività conciliative non contenziose entro il limite di valore indicato, la disciplina descritta prevede il pagamento del contributo unificato e l’esenzione dall’imposta di registro per i relativi atti e provvedimenti.
La disposizione è richiamata per individuare gli importi del contributo unificato dovuto nelle controversie considerate. Il testo non ne riporta il contenuto né un passaggio interpretativo autonomo.
Massime di principio
- Per cause e attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033,00 euro, la regola descritta è che sia dovuto il contributo unificato secondo gli importi applicabili e non anche l’imposta di registro sugli atti e provvedimenti relativi.
- La soglia di valore è determinante: prima di applicare l’imposta di registro occorre verificare il valore della controversia e che l’atto rientri nell’ambito delle procedure contemplate dalla disposizione.
- Il testo fornito riassume una regola e cita precedenti di Cassazione, ma non contiene gli elementi necessari per identificare la singola pronuncia o verificare il suo esito processuale specifico.
Testo integrale
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