Sentenza del 25/06/2020 n. 1017 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
TARI - Esenzione TARI per gli immobili destinati allo svolgimento di attività sanitaria - Attività professionale di medico - Rifiuti speciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’atto impositivo è stato ritenuto illegittimo perché i locali erano destinati all’attività sanitaria e i rifiuti speciali erano gestiti separatamente, secondo quanto documentato dal ricorrente. Il testo fornito non indica il giudice, il grado di giudizio, le date, gli importi né la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto impositivo con cui l’immobile era assoggettato alla TARI come «uffici pubblici privati banche». Ha sostenuto e documentato che i locali erano destinati all’esercizio di attività sanitaria e che, secondo il regolamento comunale, tale destinazione escludeva la tassazione. Ha inoltre dedotto che i rifiuti speciali prodotti dall’attività sanitaria erano smaltiti separatamente tramite convenzione con Medico Servizi S.r.l.
Norme richiamate
Art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013
La disposizione è richiamata in relazione all’esclusione dalla superficie assoggettabile alla TARI delle aree in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, quando il produttore provvede al loro trattamento e smaltimento a proprie spese secondo la normativa vigente. Nel caso descritto, la gestione separata dei rifiuti sanitari speciali è stata documentata mediante convenzione.
Massime di principio
- La destinazione effettiva dei locali può prevalere sulla categoria tariffaria assegnata dall’ente: se il contribuente dimostra che l’immobile è utilizzato per un’attività sanitaria e il regolamento comunale prevede un trattamento coerente con tale uso, la classificazione come ufficio non basta, da sola, a giustificare la tassazione.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l’esclusione dell’intero immobile dalla TARI: occorre individuare le superfici interessate e provare che i rifiuti sono trattati e smaltiti separatamente a spese del produttore, secondo le condizioni previste dalla legge.
- Documenti sull’attività svolta e sulla convenzione di smaltimento possono essere decisivi per dimostrare la destinazione dei locali e la gestione dei rifiuti; è opportuno conservarli e produrli nel procedimento.
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