Sentenza del 25/06/2020 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva riqualificato come un’unica cessione di azienda con immobili una sequenza di atti del 2015: la vendita di due rami d’azienda alla società veicolo Dxxxx S.r.l. e la vendita di otto immobili strumentali al gestore del Fondo «Marlin». Aveva così richiesto maggiore imposta di registro per 338.830 euro. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Milano, le società hanno appellato contestando, in via principale, l’applicazione retroattiva della nuova formulazione dell’art. 20 TUR, qualificata come interpretazione autentica dalla legge di bilancio 2019; hanno inoltre dedotto vizi di motivazione e sottoscrizione dell’avviso, mancato contraddittorio preventivo e illegittimità della riqualificazione, anche in relazione alla distinta soggettività delle società e alla disciplina dei fondi d’investimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli riuniti, riformato le sentenze della CTP di Milano e annullato l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto assorbente la questione dell’art. 20 TUR: la legge di bilancio 2019 ha attribuito natura di interpretazione autentica alla modifica del 2017, applicabile anche ai rapporti non definitivi; la tassazione deve quindi basarsi sugli elementi desumibili dal singolo atto, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati per ricostruire un’unica cessione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti o superati e non sono stati decisi autonomamente. Spese compensate per la complessità della questione e il contrasto giurisprudenziale e dottrinale.
Norme richiamate
Art. 20, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
La disposizione impone di determinare l’imposta considerando il singolo atto registrato e gli elementi che ne risultano, senza ricostruire la natura dell’operazione sulla base di elementi esterni o di altri atti collegati. Nel caso concreto, ciò impedisce di sommare le vendite dei rami d’azienda e degli immobili per assoggettarle come un’unica cessione.
Art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
l'art. 1, comma 87, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131
La Commissione applica la qualificazione legislativa della modifica del 2017 come interpretazione autentica e ne riconosce l’efficacia retroattiva nei rapporti ancora non definitivi. La nuova regola, pertanto, si applica anche agli atti del 2015 oggetto della controversia.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti a registrazione interessati dalla disciplina applicabile, l’art. 20 TUR richiede di qualificare il singolo atto in base al suo contenuto e agli elementi che contiene, senza utilizzare il collegamento negoziale o circostanze esterne per trasformare più atti in un’operazione diversa.
- La pronuncia considera la modifica del 2017 all’art. 20 TUR una norma di interpretazione autentica per effetto della legge di bilancio 2019 e quindi applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti, ossia non definiti in modo irreversibile.
- Se la decisione su una questione assorbente è sufficiente a risolvere la controversia, il giudice può non esaminare separatamente le ulteriori censure; in questo caso i motivi relativi a sottoscrizione, motivazione e contraddittorio non hanno ricevuto una statuizione autonoma.
Testo integrale
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