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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17524/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

All’esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità per riciclaggio continuato e rideterminando la pena in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa. Il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione di legge nel calcolo della pena finale: la Corte di merito, dopo aver fissato la sanzione complessiva in anni cinque di reclusione ed euro 5.700 di multa, avrebbe dovuto applicare correttamente la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, con esito in anni tre e mesi quattro di reclusione, e non in anni tre e mesi otto. Il ricorso riguardava quindi solo l’errore di computo della pena detentiva, senza contestazione della responsabilità nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ma ha escluso la necessità di un annullamento della sentenza. Ha rilevato che la pena complessiva era stata determinata in anni cinque di reclusione ed euro 5.700, con successiva diminuzione di un terzo per il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p. Poiché per errore di calcolo la pena detentiva era stata indicata in anni tre e mesi otto anziché in anni tre e mesi quattro, la Corte ha rettificato la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, lasciando ferma la pena pecuniaria. L’esito sostanziale resta la condanna per riciclaggio continuato, con sola correzione della durata della reclusione.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    diminuzione per il rito abbreviato in ragione di un terzo

    La riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato va applicata correttamente al quantum complessivamente determinato, e l’errore di computo può essere corretto in cassazione.

  • art. 619, comma 2, c.p.p.

    rettificabile in questa sede ... senza procedere ad annullamento della sentenza

    L’errore materiale o di computo nella determinazione della pena può essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, senza annullamento della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando l’errore denunciato riguarda il mero calcolo della pena, e non la valutazione di responsabilità, la Corte di cassazione può procedere alla rettifica della sanzione senza annullare la sentenza.
  • La diminuzione per il rito abbreviato deve essere applicata sulla pena complessiva correttamente determinata; un computo errato sulla frazione di riduzione integra un vizio emendabile in sede di legittimità.
  • Se l’errore incide esclusivamente sulla durata della pena detentiva e non sulla pena pecuniaria, la correzione può essere limitata al solo segmento sanzionatorio viziato.
  • Il ricorso per cassazione è fondato quando dimostra un oggettivo errore di calcolo nella determinazione finale della pena, specie se la divergenza è aritmeticamente verificabile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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