Cassazione Civile, Ordinanza n. 30829/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da un’azione proposta da un soggetto che lamentava un errato frazionamento catastale: secondo la prospettazione attorea, un tecnico incaricato da un proprietario avrebbe incluso nel frazionamento un terreno appartenente all’attore, terreno poi alienato a terzi. In primo grado la domanda era stata respinta, ma in appello la decisione era stata riformata e la domanda accolta. La Corte d’appello aveva quindi condannato alle spese di entrambi i gradi, oltre che alle spese di CTU, alcuni dei convenuti/appellati, tra cui il ricorrente, indicato come erede del soggetto originariamente evocato in giudizio. Il ricorso per cassazione era limitato alla statuizione sulle spese: con il primo motivo si denunciava la nullità della sentenza perché la condanna alle spese sarebbe derivata da una errata trascrizione delle conclusioni del ricorrente, che in appello aveva invece aderito alla domanda dell’attore; con il secondo motivo si deduceva la contraddittorietà/mancanza di motivazione sulla regolazione delle spese, poiché la Corte territoriale aveva trattato diversamente altri appellati che avevano aderito alla domanda o non si erano difesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha qualificato la censura come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., affermando che, in tali casi, il giudice di legittimità può accedere direttamente agli atti. Dalla verifica degli atti è emerso che il ricorrente, costituendosi in appello quale erede della parte originariamente convenuta, aveva effettivamente concluso in senso adesivo rispetto alle domande dell’originario attore, e non per il rigetto dell’appello, come invece riportato nella sentenza impugnata. Tale erronea ricostruzione delle conclusioni ha inciso sulla statuizione sulle spese, rendendola incoerente con le premesse fattuali del ragionamento decisorio. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla condanna del ricorrente alle spese dei due gradi di merito e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito disponendo la compensazione integrale di tali spese anche nei confronti del ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
La doglianza relativa all’erronea trascrizione delle conclusioni e alla conseguente statuizione sulle spese è stata ricondotta al vizio processuale di nullità della sentenza come error in procedendo, con conseguente potere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito direttamente, dopo la cassazione limitata alla statuizione sulle spese.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- L’errata trascrizione delle conclusioni di una parte nella sentenza non determina automaticamente nullità della decisione; diventa vizio invalidante solo se incide concretamente sul percorso decisorio, ad esempio sulla pronuncia sulle domande o sulla regolazione delle spese.
- Quando si deduce un error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa e verificare la reale portata delle conclusioni e delle richieste delle parti.
- La condanna alle spese deve essere coerente con la reale posizione processuale della parte; una statuizione fondata su una falsa rappresentazione dell’atteggiamento difensivo può essere cassata per contraddittorietà o difetto di motivazione.
- Se il vizio rilevato riguarda solo la statuizione sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare limitatamente a tale capo e decidere nel merito, disponendo direttamente la compensazione o la diversa regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →