Cassazione Penale, Ordinanza n. 20897/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa ai fini dell'esonero previsto dalla giurisprudenza costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso denunciava, in sostanza, l'assenza di motivazione in ordine a eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e contestava la decisione resa in sede di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è proponibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientrava in tali casi e, comunque, era smentita dalla motivazione della sentenza, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. escludendo la sussistenza di cause di proscioglimento e indicava, sia pure succintamente, gli esiti delle indagini.
Norme richiamate
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La Corte ribadisce che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per motivi tassativi e tipizzati, con esclusione di censure diverse, come quelle sulla motivazione relativa a eventuali cause di proscioglimento.
si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste
Il richiamo all'art. 129 è valorizzato per escludere l'esistenza di cause di proscioglimento rilevabili immediatamente dagli atti.
prevede espressamente, quale forma procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità
La Corte utilizza la norma per affermare che l'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in difetto di assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure deducibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a motivi estranei a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla mancata motivazione su cause di proscioglimento è inammissibile se non rientra tra i motivi tipizzati per il ricorso contro il patteggiamento e se la sentenza richiama comunque l'art. 129 c.p.p. escludendo ipotesi liberatorie evidenti.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 510, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo assenza di colpa.
Come è indicizzato
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