Cassazione Penale, Sentenza n. 27814/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza di riesame contro la misura cautelare (arrestdomiciliari poi sostituita con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) applicata per associazione a delinquere e reati di corruzione e falso. Motivi di annullamento: (1) vizio di motivazione e difetto di "affectio societatis" rispetto alla contestata partecipazione all'associazione; (2) violazione di legge e difetto di motivazione nella qualificazione dei reati di corruzione, che a parere del ricorrente andrebbero riqualificati come induzione indebita (art. 319-quater c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, richiamando intercettazioni, attività di polizia giudiziaria e documentazione che mostrano un sistema illecito stabile (medici ASL, dipendenti comunali, impresari di pompe funebri) in cui il ricorrente, referente di una ditta di onoranze funebri, risultava integrato nel meccanismo corruttivo; rilevata anche la confessione del ricorrente. Le censure difensive che chiedevano diversa valutazione delle intercettazioni o provvedimenti probatori sono state considerate sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, non ravvisata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse e, comunque, manifestamente infondato: la Corte ha confermato la corretta qualificazione come reato di corruzione e non come induzione indebita, ritenendo che i fatti evidenzino una libera convergenza delle volontà (par condicio) piuttosto che una condotta di pressione del pubblico ufficiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il giudice ha applicato la distinzione tra induzione indebita e corruzione: l'art. 319-quater rileva solo quando emerge una posizione di preminenza del pubblico ufficiale che costringe o induce l'extraneus, mentre nel caso concreto è stata ritenuta la libera convergenza delle volontà, quindi configurabile la corruzione.
Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337 (giurisprudenza sul sindacato della Cassazione sulle misure cautelari)
Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337
In sede di legittimità sulle misure cautelari la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria rispettando logica e principi giuridici; non è consentito rinnovare una diversa valutazione probatoria se non in presenza di manifesta illogicità.
Sez. U, n.1228 del 24/10/2013 (Maldera) e richiamo a giurisprudenza successiva (Vecchio)
Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, e Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791
La giurisprudenza distingue corruzione e induzione indebita valorizzando la 'par condicio' contrattuale nella corruzione e la posizione di prevalenza/pressione nel caso di 319-quater; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della corruzione per la libera convergenza delle volontà.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari personali la valutazione probatoria del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità: serve dimostrare manifesta illogicità o violazione di legge per ottenere accoglimento.
- Contestare la "affectio societatis" richiede prove che rendano manifestamente illogica la ricostruzione del giudice di merito; semplici alternative interpretative non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La confessione e la ripetuta partecipazione o interazione documentata negli atti (intercettazioni, accessi agli uffici, documentazione) rafforzano la valutazione di integrazione del privato nel sodalizio criminoso.
- La riqualificazione del fatto da corruzione a induzione indebita (art. 319-quater) implica dimostrare concretamente che il pubblico ufficiale abbia esercitato una pressione o abuso di posizione tale da eliminare la libertà della scelta del privato; se emerge invece una convergenza volontaria la qualificazione per corruzione è corretta.
- Una diversa qualificazione giuridica dei reati può essere irrilevante ai fini della misura cautelare se non incide sull'an (natura del fatto) o sul quomodo (modo di esecuzione) della misura richiesta.
- Chi impugna misure cautelari dovrebbe concentrarsi sulla dimostrazione di vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito e non solo proporre alternative ricostruttive dei fatti.
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