Ordinanza n. 1070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00491/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Wind Tre S.p.A. e Cellnex Italia S.p.A. hanno proposto distinti appelli cautelari, riuniti dal Consiglio di Stato perché rivolti contro la medesima ordinanza del TAR. Il giudizio di primo grado concerneva un provvedimento amministrativo relativo a un impianto di telecomunicazioni, ma il testo non individua in modo analitico né l'atto sostanziale impugnato né tutti i motivi dedotti. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare sulla base di un vizio di natura formale. Gli appellanti hanno contestato la sussistenza dei presupposti cautelari, con particolare riferimento al periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli ai sensi del principio generale desumibile dall'art. 96 c.p.a. e li ha accolti. Ha ritenuto fondata la censura cautelare in considerazione degli elementi sostanziali sottesi al periculum in mora, della natura formale del vizio rilevato dal TAR e della circostanza che l'udienza di merito era fissata per la fine di ottobre 2026, quindi oltre sette mesi dopo la camera di consiglio. In particolare, ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora a sostegno della domanda cautelare proposta in primo grado. L'ordinanza cautelare del TAR è stata pertanto riformata e l'istanza cautelare è stata respinta. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ne desume il principio generale in base al quale devono essere riuniti gli appelli proposti contro la medesima ordinanza cautelare.
Massime di principio
- Gli appelli cautelari proposti contro la medesima ordinanza devono essere riuniti in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 96 c.p.a.
- La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza effettiva del periculum in mora; in sua assenza, l'istanza cautelare deve essere respinta anche se il provvedimento impugnato presenta un vizio formale.
- Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la prossimità o meno dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante per valutare l'urgenza cautelare: quando la trattazione del merito è fissata a breve termine e non emergono pregiudizi sostanziali imminenti, può difettare il periculum in mora.
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