Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09059/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso delle ritenute IRPEF subite per gli anni d'imposta 2008 e 2009 su redditi da lavoro dipendente prestato in Francia, presso la sede francese di una società italiana, sostenendo che tali redditi, essendo stati percepiti all'estero e in assenza di residenza in Italia, non dovessero essere tassati in Italia. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva confermato, ritenendo applicabile l'art. 15, par. 2, della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, con esclusione della potestà impositiva italiana al ricorrere di determinate condizioni (soggiorno oltre 183 giorni, remunerazioni pagate da stabile organizzazione in Francia, imposte pagate in Francia). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 15, par. 2, e dell'art. 24 della Convenzione, sostenendo che, trattandosi di contribuente residente in Italia, il reddito estero doveva comunque essere dichiarato in Italia, salvo il meccanismo del credito d'imposta per le imposte pagate in Francia; inoltre, il regime convenzionale non escluderebbe la tassazione concorrente, e nel caso concreto il credito d'imposta era stato già riconosciuto per il 2008 mentre per il 2009 il contribuente non aveva presentato dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in base al TUIR e alla Convenzione Italia-Francia, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Francia da un soggetto residente in Italia è, di regola, imponibile anche in Italia, salvo il meccanismo del credito d'imposta per le imposte assolte all'estero. Ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva escluso la tassazione in Italia sulla base dell'art. 15, par. 2, della Convenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, paragrafo 2, Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    "le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato"

    La Corte ha chiarito che la regola generale è la tassazione concorrente dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da un residente italiano; l'esclusiva tassazione nello Stato di residenza opera solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma convenzionale.

  • art. 24, Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    La norma consente, quando il reddito estero è tassato anche in Italia, il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate nello Stato estero.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Per i residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo, comprensivo dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    La Corte ricorda che la previgente deroga per i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero è stata abrogata dal d.lgs. n. 314/1997.

  • art. 165 d.P.R. n. 917/1986

    Il contribuente può recuperare, tramite credito d'imposta, le imposte definitivamente pagate all'estero sui redditi ivi prodotti.

  • d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314

    È richiamato come fonte di abrogazione della deroga relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.

  • L. 20 del 1992

    È richiamata quale legge di ratifica della Convenzione Italia-Francia.

Massime di principio

  • In materia di imposte sul reddito, i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da un soggetto residente in Italia devono, di regola, essere dichiarati anche in Italia, salvo che la convenzione internazionale preveda espressamente un regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza al ricorrere di condizioni cumulative.
  • La previsione convenzionale che limita la potestà impositiva di uno Stato opera solo se tutte le condizioni richieste dalla norma sono integrate; in difetto, resta applicabile la tassazione concorrente con successivo riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
  • Il contribuente che abbia percepito redditi esteri tassabili anche in Italia non può ometterne la dichiarazione confidando esclusivamente sulla tassazione subita all'estero, ma deve indicarli in dichiarazione per accedere al meccanismo del credito d'imposta.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già interpretato una convenzione contro le doppie imposizioni in senso conforme alla tassazione concorrente, il giudice di merito che si discosti da tale orientamento incorre in violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.