Cassazione Penale, Sentenza n. 35463/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva revocato ex tunc l’affidamento in prova al servizio sociale, concesso il 30 aprile 2025 e iniziato il 2 maggio 2025. La revoca era stata motivata dalla condotta del 24 dicembre 2025: il condannato sarebbe entrato scavalcando il cancello nella proprietà di una persona, l’avrebbe minacciata di morte insieme ai familiari brandendo un coltello di grosse dimensioni e si sarebbe trattenuto per circa quindici minuti, allontanandosi solo dopo essere stato convinto a farlo. La Questura, intervenuta dopo l’allontanamento, riferiva che i presenti avevano confermato l’accaduto e che l’aggressione aveva motivi passionali. Il ricorrente denunciava violazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione sia sulla revoca sia sulla sua decorrenza: lamentava che il Tribunale non avesse esaminato una memoria difensiva, tempestivamente depositata per l’udienza del 5 febbraio 2026, con allegati contenenti una ricostruzione alternativa dei fatti; contestava inoltre la revoca retroattiva senza adeguata considerazione degli oltre otto mesi di affidamento trascorsi senza rilievi e della condotta complessiva tenuta durante la prova. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo relativo alla revoca dell’affidamento: la decisione del Tribunale non aveva fatto derivare automaticamente la revoca dalla violazione delle prescrizioni, ma aveva valutato la condotta come sintomo dell’allontanamento dal percorso di risocializzazione e come prova del fallimento della misura, con motivazione non manifestamente illogica. Ha invece accolto la censura sulla decorrenza ex tunc: per disporre la retroattività occorre valutare la gravità della condotta trasgressiva insieme al comportamento complessivo tenuto durante il periodo di prova e all’incidenza delle prescrizioni, verificando se l’affidamento abbia prodotto almeno un parziale risultato risocializzante. L’ordinanza non conteneva tale autonoma valutazione e non aveva esaminato la memoria difensiva e i relativi allegati, ritualmente depositati. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame; nel resto ha rigettato il ricorso. Ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che dette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
La violazione di legge penale o delle prescrizioni non comporta di per sé la revoca dell’affidamento: il Tribunale di sorveglianza deve valutarne concretamente la compatibilità con la prosecuzione della prova e motivare la decisione.
Dev’essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
La decisione dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, secondo quanto previsto dalla norma.
Massime di principio
- La revoca dell’affidamento in prova non discende automaticamente dalla violazione della legge penale o delle prescrizioni: il Tribunale di sorveglianza deve valutare se la condotta sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova e giustificare la decisione con motivazione logica e adeguata.
- La revoca può fondarsi anche su un fatto costituente reato per il quale non sia intervenuta sentenza irrevocabile, purché il Tribunale di sorveglianza lo valuti incidentalmente e motivi adeguatamente la sua incompatibilità concreta con la prosecuzione della prova.
- La revoca ex tunc richiede un’autonoma motivazione che consideri la gravità oggettiva e soggettiva della condotta che l’ha determinata, la condotta complessiva tenuta durante il periodo di prova e l’incidenza delle prescrizioni; occorre verificare se l’affidamento abbia contribuito, anche parzialmente, alla risocializzazione o se debba escludersi tale risultato.
- La revoca retroattiva può essere disposta quando la condotta del condannato riveli che fin dall’inizio mancava adesione al processo rieducativo, ma tale conclusione deve essere adeguatamente motivata.
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