Cassazione Penale, Sentenza n. 3663/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello ritenendo invalida la notifica del decreto di citazione in appello. Denunciava che la citazione era stata notificata solo al difensore "in proprio", mentre il difensore aveva dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 3-bis cod. proc. pen.; inoltre sosteneva di aver eletto domicilio con l'atto di appello e che la notifica non era perfezionata in capo all'imputato (mancata ricezione della raccomandata). Proponeva altresì, in via subordinata, vizi di motivazione sulla quantificazione della pena e la intervenuta prescrizione prima dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: il ricorrente aveva già eletto domicilio presso il difensore sin dal 19/06/2011 e la notifica effettuata a tale domicilio (per PEC al difensore) è valida; la mera indicazione di residenza nell'intestazione dell'atto di impugnazione non costituisce nuova elezione di domicilio. La dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi dell'art.157, comma 3-bis non rileva se è stata fatta una precedente elezione di domicilio. I terzo e quarto motivi sono preclusi poiché l'appello è stato dichiarato tardivo: l'inammissibilità impedisce che si formi un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile dedurre la prescrizione o contestare la dosimetria della pena con riferimento al giudizio d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen. (commi rilevanti: 3-bis, 8)
La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore nel domicilio eletto sia valida quando il domicilio era stato previamente eletto dal ricorrente; la dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi del comma 3-bis non prevale sulla precedente elezione di domicilio
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in ordine all'obbligo di effettuare accertamenti anagrafici e rinnovare la notifica se mancata; però la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o infondata alla luce dell'elezione di domicilio
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Richiamate con riferimento ai vizi di motivazione (omessa o errata motivazione), ma tali censure sono precluse quando l'appello è stato dichiarato tardivo e quindi non si è formato il rapporto di impugnazione
Evocato relativamente al principio di motivazione della decisione sulla pena; la Corte però non ha esaminato il merito in ragione dell'inammissibilità dell'appello
Richiamato in relazione alla motivazione della pena; come per gli altri profili di merito, la questione è inammissibile per carenza del valido rapporto di impugnazione
Norma sulla dichiarazione di cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che, se l'appello è inammissibile, il giudice d'appello non può dichiarare cause di non punibilità quali la prescrizione
Applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della impugnazione per cassazione e alle formalità del ricorso (limiti soggettivi e oggettivi dei motivi)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma processuale emergenziale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale; la procedura è stata rispettata con deposito delle conclusioni scritte dal Procuratore generale
Massime di principio
- Se il soggetto ha eletto domicilio presso un difensore, la notifica effettuata a quel domicilio (anche mediante PEC al difensore) è valida, e la successiva dichiarazione del difensore di non accettare notifiche ai sensi dell'art.157, comma 3-bis non invalida automaticamente la notifica
- La mera indicazione della residenza nell'intestazione dell'atto di impugnazione non costituisce di per sé una nuova elezione di domicilio utile per le notifiche
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per tardività, le censure di merito che erano oggetto dell'appello (es. prescrizione, errori di dosimetria della pena) diventano inammissibili o precluse: il giudice non può esaminare quelle questioni in assenza di un valido rapporto di impugnazione
- Chi contesta la validità di una notifica deve dimostrare l'inesistenza di una valida elezione di domicilio o l'inefficacia della notifica secondo le regole specifiche; è utile verificare sempre gli atti formali di elezione di domicilio e le modalità di notifica
- In caso di dubbi sulla regolarità delle notifiche, è opportuno richiedere tempestivi accertamenti anagrafici e, se necessario, la rinnovazione della notifica prima della scadenza dei termini per evitare la perdita del diritto di impugnare
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