Cassazione Penale, Sentenza n. 22238/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi principali: (1) violazione di legge sulla qualificazione dell'attivita svolta dalla sua ditta come mero portierato esente da regime autorizzativo ai sensi della L. 24/11/2000 n.340, e non come attivita di vigilanza/custodia soggetta ad autorizzazione; sostiene che i contratti e le testimonianze dimostrano prestazioni passive presso campeggio, albergo ed eventi privati e che gli obiettivi non erano sensibili; (2) vizio dell'elemento soggettivo per assenza di dolo, atteso che la ditta aveva chiesto chiarimenti alla Questura di Bolzano e allegato bozza di contratto senza ricevere rilievi, circostanza che proverebbe la buona fede e la convinzione di operare legittimamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'elemento oggettivo: ha confermato che l'art.256-bis del regolamento t.u.l.p.s. e il DM 269/2010 vanno interpretati nel senso che la vigilanza e la custodia in orario notturno o in orario di chiusura al pubblico richiedono l'intervento di guardie giurate anche al di fuori degli obiettivi indicati a titolo esemplificativo, e che la differenza tra portierato e vigilanza non dipende esclusivamente da vigilanza attiva o passiva ma dal carattere stabile e diretto del rapporto con l'immobile; l'attivita svolta in forma imprenditoriale per conto terzi necessita dunque di autorizzazione. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla buona fede derivante dalla nota della Questura: la nota non è decisiva perché l'istanza originale non è stata prodotta e perché la risposta della Questura è successiva agli episodi contestati, per cui non incide sull'elemento soggettivo; inoltre il motivo in cassazione non contesta specificamente il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata ed è quindi inammissibile per carenza di specificità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende come disposto in sentenza. Si segnala che la Corte d'appello aveva nel frattempo riformato la sentenza di primo grado dichiarando prescritti i fatti anteriori al 18/04/2018 e condannando il ricorrente per i restanti episodi a 1 mese e 10 giorni di arresto e 140 euro di ammenda, pena sospesa.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 2000, n. 340
Riferita alla liberalizzazione di talune attivita di portierato/custodia; la Corte osserva che la liberalizzazione non esclude la necessita di autorizzazione quando l'attivita assume carattere imprenditoriale e si configura come vigilanza di beni per conto terzi
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., art. 256-bis
Prevede ambiti di attivita sensibili per le quali l'impiego di guardie giurate e obbligatorio; la Corte rileva che l'elenco ha carattere esemplificativo e non tassativo e che la vigilanza notturna/custodia in orario di chiusura rientra nella riserva delle guardie giurate
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269, allegato D, punto 3.b.1
Interpretato dalla Corte come disposizione che affida alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e mobili durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico, senza limitazione ai soli obiettivi sensibili elencati precedentemente
Circolare del Ministero dell'Interno 5 febbraio 2013
Richiamata dalle Corti per confermare che la riserva della vigilanza in orario notturno non si limita agli obiettivi sensibili, e giustificata dalla tutela dell'ordine pubblico e dalla possibile interferenza con funzioni di polizia
Artt. 134 e 140 Regolamento T.U.L.P.S.
Norme violate contestate in primo grado per esercizio di attivita di vigilanza/custodia senza autorizzazione; la Corte d'appello ha ritenuto la violazione sussistente per i fatti non prescritti
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale che prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilita di infliggere ammende in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilita del ricorso
Massime di principio
- La distinzione tra portierato libero e vigilanza soggetta ad autorizzazione non dipende solo dalla vigilanza attiva o passiva ma dal rapporto stabile e diretto con un immobile e dal carattere imprenditoriale del servizio reso per conto terzi
- La custodia o vigilanza in orario notturno o fuori dall'orario di apertura al pubblico rientra tipicamente nella riserva delle guardie giurate indipendentemente dalla qualificazione degli obiettivi come sensibili; l'elenco degli ambiti del DM 269/2010 e dell'art.256-bis va considerato esemplificativo
- La mera richiesta di chiarimenti all'autorita amministrativa non esclude automaticamente il dolo penale; la prova dell'istanza e della risposta, nonché la loro tempestivita rispetto ai fatti contestati, sono determinanti per valutarne l'effetto sull'elemento soggettivo
- In cassazione i motivi devono affrontare in modo specifico e argomentato il percorso logico-giuridico della decisione impugnata; la mancata confutazione puntuale comporta spesso l'inammissibilita del ricorso
- La ratio pubblica e di ordine pubblico sottesa alla riserva delle attivita di vigilanza in orario notturno giustifica un'interpretazione restrittiva della liberazione amministrativa quando l'attivita assuma carattere imprenditoriale e possa interferire con funzioni di polizia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →