Cassazione Penale, Sentenza n. 27333/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della motivazione sull'esistenza della gravità indiziaria (illogicità e contraddittorietà): si contesta che il quadro indiziario non sia grave, che l'alibi non possa essere valutato con certezza per l'ampia collocazione temporale del decesso, che il movente sarebbe 'forzato', la mancanza del ritrovamento dell'arma e l'assenza di tracce decisive sui reperti renderebbero debole l'accusa; si censura inoltre la mancata valutazione di elementi potenzialmente favorevoli (precedenti penali dei fratelli). 2) inosservanza dell'art. 63, comma 2 (inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti): si deduce che le dichiarazioni rese dall'indagato a sommarie informazioni sarebbero inutilizzabili e hanno ingiustamente inciso sulla valutazione dell'alibi. 3) carenze della motivazione sulle esigenze cautelari: si contesta la mancanza di specificità e concretezza nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione di reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la gravità indiziaria e la valutazione delle esigenze cautelari, confermando che il giudice del riesame ha svolto valutazioni logiche e sufficientemente motivate tenendo conto di molteplici indizi (contrasti familiari e movente collegato alla proprietà, alibi confutato da tabulati e videoregistrazioni, tracce ematiche su guanti e suola, modifiche all'auto, rinvenimento di armi occultate). Sulla questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato la Corte ha rilevato che, pur potendosi ritenere inutilizzabili tali dichiarazioni secondo la giurisprudenza, esse non costituiscono elemento decisivo per la misura cautelare e il grave quadro indiziario rimane invariato. In esito la custodia cautelare è quindi confermata nella sostanza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regolamenta il riesame della misura cautelare: il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare disposta dal GIP sulla base della valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per la custodia cautelare: lett. a) pericolo di inquinamento probatorio e lett. c) pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie; la motivazione ha ritenuto questi pericoli concreti e attuali sulla base delle condotte dell'indagato
Norme relative alla gravità indiziaria e all'applicazione delle misure cautelari, richiamata nella censura sulla valutazione indiziaria
art. 292, comma 2 (citato come 2.i ter) cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme attinenti all'istruzione e valutazione delle indagini; nella censura difensiva per sostenere presunte insufficienze valutative del giudice di merito
Norma relativa all'impugnazione delle ordinanze; menzionata dalla difesa nella critica alla motivazione dell'ordinanza di riesame
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente: lett. c) per l'inosservanza di norme di diritto e lett. e) per illogicità o contraddittorietà della motivazione
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti; la Corte osserva che, anche se le dichiarazioni dell'indagato fossero inutilizzabili, esse non erano decisive per il provvedimento cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che prevede la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario; la cassazione ordina tale trasmissione
Norma modificativa citata in relazione al testo attuale dell'art. 274: la giurisprudenza richiede che il pericolo di commissione di altri delitti sia concreto e attuale
Massime di principio
- Per disporre o confermare la custodia cautelare in carcere sono richiesti sia gravi indizi di colpevolezza sia esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione e/o di inquinamento probatorio); la valutazione è prognostica e fondata su fatti concreti, non su mere ipotesi
- Il giudice del merito non è tenuto a esaminare in modo analitico ogni singola argomentazione della difesa: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di avere considerato i fatti decisivi e le principali risultanze istruttorie
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in assenza della qualifica formale di indagato possono essere inutilizzabili se hanno natura indiziaria, ma la loro inutilizzabilità non invalida automaticamente ogni decisione cautelare se risultano altri indizi gravi e decisivi a carico
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere dimostrato con elementi concreti (es. atti diretti a disperdere o occultare reperti, modifiche di mezzi o tentativi di occultamento di armi); tali condotte rafforzano la necessità di misure cautelari più afflittive
- L'efferatezza delle modalità esecutive del reato e il comportamento post-fatto (es. tentativo di occultamento, modifiche visibili al mezzo, abbandono di oggetti compromettenti) sono elementi rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale e della prossimità del rischio di reiterazione
- Nelle controversie cautelari il giudizio sulla gravità indiziaria non equivale a una pronuncia di colpevolezza: il requisito è meno stringente rispetto al giudizio di merito ma richiede comunque un insieme di indizi concordanti e significativi
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