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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12206/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione. Nel ricorso deduceva: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione delle prove acquisite in dibattimento, con particolare riferimento alla prova testimoniale e documentale; 2) violazione di legge penale per asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse stato accertato il dolo, cioè la volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia dei creditori. La parte civile chiedeva la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, ma la Corte rilevava che la memoria difensiva non aveva offerto un contributo specifico alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già disattese, quindi non specifici, e che mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., osservando che il controllo della Cassazione riguarda solo la presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non la verifica diretta della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, perché la sua memoria non aveva apportato specifiche deduzioni utili alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio denunciabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non una nuova rivalutazione delle prove o del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi specificamente disattese.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata; motivi meramente apparenti o privi di reale confronto con la motivazione sono inammissibili.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è esterno e limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
  • La denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. richiede l'allegazione di un effettivo contrasto logico della sentenza con il proprio sviluppo argomentativo o con massime di esperienza, non la semplice prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • La parte civile non ottiene la rifusione delle spese se il proprio intervento difensivo in cassazione non apporta uno specifico contributo critico alla decisione e si limita a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastarne puntualmente i motivi.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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