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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15370/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa editrice)

La controversia

Una società editrice aveva presentato domanda per il contributo all’editoria relativo all’anno 2019, previsto dal d.lgs. n. 70/2017. L’Amministrazione non aveva accolto l’istanza, anche per tardività della presentazione e mancata rimessione in termini, sulla base di un D.P.C.M. che fissava un termine perentorio. La società aveva agito davanti al Tribunale di Messina chiedendo l’accertamento del proprio diritto al contributo, la condanna dell’Amministrazione al pagamento previa disapplicazione del D.P.C.M. e, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto che la controversia riguardasse un interesse legittimo, perché la domanda sarebbe stata sostanzialmente volta a ottenere la rimessione in termini nella fase procedimentale, e aveva quindi escluso la giurisdizione del giudice ordinario. La società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il petitum sostanziale fosse il bene della vita rappresentato dal contributo economico dovuto per legge, non la riapertura dei termini amministrativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa avesse ad oggetto un diritto soggettivo al contributo, poiché l’erogazione del beneficio, ricorrendone i presupposti di legge, non lasciava spazio a discrezionalità amministrativa. Ha inoltre osservato che la questione sul contrasto tra la disciplina regolamentare del termine e la successiva norma di interpretazione autentica, retroattiva, andava risolta dal giudice ordinario, anche tenendo conto dell’affidamento eventualmente ingenerato nella disciplina precedente. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70, art. 3

    art. 3; art. 3, comma 1, lett. c

    Il contributo all’editoria spetta al ricorrere dei presupposti di legge e il divieto per i gruppi editoriali quotati va inteso, alla luce della norma sopravvenuta di interpretazione autentica, come riferito alla sola partecipazione maggioritaria di società quotate.

  • L. 8/2020, art. 1, comma 10 quinquiesdecies

    Norma di interpretazione autentica idonea a chiarire retroattivamente il significato della disciplina del contributo, rafforzando la posizione di diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Il giudizio era stato introdotto con rito sommario davanti al Tribunale.

  • art. 5, L. n. 2248/1865, all. E

    La ricorrente aveva chiesto la disapplicazione del D.P.C.M. ritenuto ostativo all’esercizio del diritto al contributo.

Massime di principio

  • In materia di contributi pubblici attribuiti direttamente dalla legge al ricorrere di requisiti predeterminati, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, perché l’amministrazione non esercita un potere discrezionale nella fase di erogazione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, cioè il bene della vita effettivamente richiesto; non è decisiva la formulazione della domanda come istanza di rimessione in termini o la contestazione di atti procedimentali, se il bene finale richiesto è il pagamento del beneficio.
  • Quando una norma di interpretazione autentica interviene retroattivamente e incide sul significato della disciplina regolamentare ostativa, il relativo contrasto va risolto dal giudice ordinario se la pretesa sostanziale è di natura di diritto soggettivo.
  • La presenza di un termine decadenziale stabilito da fonte regolamentare non trasforma automaticamente in interesse legittimo la controversia sul contributo, se la legge attribuisce il beneficio senza margini di scelta discrezionale per l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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