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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15801/2021 del 07/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza di questa Corte (n.22675/2018) che aveva respinto il ricorso per cassazione proposto dalle ricorrenti contro la decisione che aveva escluso l'interposizione fittizia e negato il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SOGEI; le ricorrenti denunciavano "disfunzione percettiva degli atti processuali", errore di fatto nella valutazione e nella motivazione della Corte e omissione nella trattazione dei motivi (in particolare rispetto alla presunzione assoluta prevista dall'art.1 legge n.1369/1960). Chiedevano quindi la revoca dell'ordinanza per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio prospettato non costituisse un errore di fatto nel senso richiesto dall'art.395 n.4 c.p.c. (ciò che resta escluso sono valutazioni interpretative o errori di giudizio): la pronuncia impugnata aveva effettivamente deciso sui motivi dedotti, dunque lamentele su diversa valutazione delle prove o carenza di motivazione costituiscono errori di giudizio non sanabili in revocazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di revocazione a favore delle controricorrenti (per ciascuna: €200,00 per esborsi e €3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori), con l'ulteriore annotazione circa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 DPR n.115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 1369/1960

    Riferita alla "presunzione assoluta" evocata dalle ricorrenti in tema di qualificazione del rapporto di lavoro; la Corte non ha però deciso nel merito sulla applicazione della norma in questa sede di revocazione, rilevando che la questione era già sostanzialmente materia di valutazione di merito non rientrante nel rimedio revocatorio

  • Codice di procedura civile

    Richiamato per delimitare il sindacato in cassazione sulle motivazioni di merito: i ricorrenti avevano impugnato valutazioni di fatto del giudice d'appello, ma la Cassazione può censurare la motivazione solo entro i limiti indicati dalle Sezioni Unite; in assenza di specifiche indicazioni di anomalia motivazionale il motivo era inammissibile

  • Codice di procedura civile

    Norma sul vizio revocatorio per errore di fatto: la Corte richiama i limiti stringenti per la revocazione (errore di percezione dei fatti evidente dagli atti, decisivo per la decisione e non consistente in mera valutazione/interpretazione)

  • Codice di procedura civile

    art. 391-bis e art. 395, comma 1, n.4

    Utilizzati per delimitare la revocazione per errore di fatto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è ammessa revocazione per semplici errori di apprezzamento, interpretazione o omissione argomentativa

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater; art. 13, comma 1-bis

    Richiamato ai fini dell'applicazione e dell'annotazione sulle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, secondo la normativa e la giurisprudenza di legittimità

  • Legge 24.12.2012 n. 228

    Modifica normativa richiamata in connessione al D.P.R. n.115/2002 (incide sul regime del contributo unificato)

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" (art.395 n.4 c.p.c.) è un rimedio eccezionale: è ammessa solo per errori di percezione dei fatti che siano manifesti, incontestabili dagli atti e decisivi per la decisione; non comprende valutazioni, interpretazioni o scelte logico-giuridiche del giudice
  • Se la Corte ha effettivamente pronunciato sul motivo dedotto (anche sommariamente), il dedurre che la decisione non abbia considerato alcune argomentazioni equivale a contestare un errore di giudizio e non costituisce causa di revocazione
  • Nel conflitto "appalto vs. rapporto di lavoro subordinato" la qualificazione del rapporto rimane, di regola, questione di merito; la cassazione e la revocazione non sostituiscono il sindacato di fatto operato dal giudice di merito, salvo errori di motivazione evidenti e tipizzati
  • Per proporre ricorso per cassazione efficace rispetto a valutazioni motivazionali occorre indicare con precisione le anomalie motivazionali (come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite) e fornire argomentazioni autosufficienti; altrimenti il motivo sarà inammissibile
  • Chi propone revocazione deve dimostrare che l'asserito errore di fatto è immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti e che senza tale errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; altrimenti la domanda è destinata all'inammissibilità

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