Cassazione Penale, Sentenza n. 29780/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento traeva origine da un decreto del pubblico ministero che disponeva il sequestro probatorio di dispositivi informatici, cellulari, tablet e PC nella disponibilità dell'indagato, nell'ambito di indagini per violenza sessuale continuata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ai danni di persona offesa indicata negli atti in forma anonima. Il Tribunale di Livorno, adito in riesame, confermava il sequestro. Con il ricorso per cassazione l'indagato denunciava violazione degli artt. 273 e 275, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al principio di proporzionalità del sequestro probatorio. Sosteneva che il vincolo aveva riguardato in modo massivo ben 11 dispositivi e l'intera mole dei dati in essi contenuti, senza una delimitazione adeguata della ricerca: mancavano, a suo dire, l'indicazione delle parole chiave per selezionare il materiale già in sede di esecuzione mediante copia forense, la perimetrazione temporale dei dati da apprendere e la previsione della restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Contestava inoltre l'assunto del Tribunale secondo cui eventuali carenze motivazionali del decreto sarebbero state sanate dal successivo incarico al consulente tecnico, che avrebbe comunque esaminato integralmente i dispositivi per poi selezionare solo in un secondo momento i dati rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del ricorso fosse generica e manifestamente infondata, osservando che il decreto del pubblico ministero e l'ordinanza del riesame avevano richiamato correttamente i principi elaborati in materia di sequestro probatorio di dati informatici. Secondo la Corte, non è necessario che nel decreto siano sempre predeterminati criteri rigidi o un termine esatto di durata del vincolo; il pubblico ministero deve però, in linea generale, indicare le ragioni del sequestro esteso oppure le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione e, se del caso, la perimetrazione temporale. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva dato conto del conferimento tempestivo dell'incarico al consulente tecnico e della fissazione di un termine di 60 giorni per l'estrazione e l'analisi dei dati, con conseguente possibilità per l'indagato di chiedere la restituzione del hardware ex art. 262 cod. proc. pen. Inoltre, la censura sulla lesione della riservatezza è stata reputata generica perché il ricorrente non aveva indicato quali specifici dati personali, contenuti nei dispositivi o nelle copie forensi, fossero concretamente estranei alle esigenze investigative. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa a sostegno della censura sul sequestro probatorio, in relazione alla verifica di proporzionalità della misura
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa come parametro di proporzionalità invocato per il sequestro probatorio di dati informatici
indicato come rimedio esperibile per chiedere la restituzione del hardware dopo il termine fissato per le operazioni di analisi dei dati
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato in calce per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici il decreto del pubblico ministero deve consentire una verifica effettiva di proporzionalità della misura, indicando, secondo i casi, le ragioni del sequestro esteso oppure le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione e l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse.
- Non esiste un obbligo assoluto di predeterminare nel decreto, in modo rigido e inderogabile, parole chiave, durata esatta delle operazioni o tempi certi di estrazione e analisi, perché tali elementi dipendono dalle peculiarità del caso concreto e non sono sempre prevedibili nella fase genetica della misura.
- La tutela della riservatezza nei sequestri di dati digitali richiede che il giudice verifichi l'esistenza di un interesse concreto e attuale del titolare alla disponibilità esclusiva dei dati sensibili allegati come non pertinenti; in mancanza di tale specifica allegazione la censura difetta di concretezza.
- La doglianza sulla massiva acquisizione di dati informatici non è sufficiente se non indica specificamente quali dati personali o privati siano estranei alle finalità investigative e perché il bilanciamento tra accertamento del reato e sfera di riservatezza sarebbe stato violato.
- La previsione di un termine per l'analisi tecnica dei dispositivi e la successiva possibilità di chiedere la restituzione del supporto possono essere elementi idonei a presidiare la proporzionalità del sequestro, fermo restando il controllo giudiziale sulla concreta durata e sulle modalità dell'attività di estrazione.
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