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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a seguito di arresto e presentazione per giudizio direttissimo, aveva ottenuto davanti al Tribunale l'applicazione della pena su richiesta delle parti per i capi a), b) e c), con derubricazione del capo a) in furto semplice. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione dell'art. 450, comma 5, c.p.p. e dell'art. 558, comma 1, c.p.p., sostenendo che l'avviso di presentazione per il giudizio direttissimo, indicato per le ore 11:00 del 16 gennaio 2026, era stato notificato al difensore di fiducia solo alle ore 12:40 dello stesso giorno, quindi tardivamente rispetto all'obbligo di immediata notifica. Faceva altresì valere, in via incidentale, che l'imputato avrebbe dovuto affidarsi a un difensore diverso dal proprio fiduciario e che avrebbe avuto difficoltà con la lingua italiana.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito che l'imputato era stato arrestato il 15 gennaio 2026, aveva nominato un difensore di fiducia, l'udienza del direttissimo era fissata per il 16 gennaio 2026 alle ore 11:00, l'avviso era stato emesso alle ore 12:08 e notificato al difensore alle ore 12:40, mentre l'udienza era iniziata alle ore 14:45. Non comparso il difensore di fiducia, era stato nominato un sostituto d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p.; dopo l'interrogatorio era stata convalidata l'arresto senza misure cautelari. Successivamente, dopo gli avvisi di rito, l'imputato aveva chiesto personalmente l'applicazione della pena con il consenso del pubblico ministero, ottenendo la sentenza di patteggiamento. La Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza resa a seguito di applicazione concordata della pena sono proponibili soltanto motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non deduceva alcuna questione inerente alla richiesta di patteggiamento o al consenso prestato, ma solo una nullità relativa alla tardiva notificazione dell'avviso per il direttissimo, esso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesto quale base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti emesso dal giudice

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato a specifici motivi tassativi, tra i quali non rientrano eccezioni processuali diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso

  • art. 450, comma 5, c.p.p.

    invocato dalla difesa a fondamento della censura sulla tardiva notifica dell'avviso di presentazione per il giudizio direttissimo

  • art. 558, comma 1, c.p.p.

    invocato dalla difesa in relazione alla disciplina del giudizio direttissimo e della notifica degli avvisi

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    richiamato per la nomina del difensore sostituto d'ufficio in assenza del difensore di fiducia

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    connesso al principio secondo cui l'applicazione concordata della pena comporta la rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi escluse le doglianze che investono nullità processuali estranee alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena.
  • La richiesta di patteggiamento e il consenso prestato comportano la rinuncia a far valere nullità, anche assolute, che non riguardino direttamente la validità della richiesta o del consenso stesso.
  • La deduzione di una tardiva notificazione dell'avviso per il giudizio direttissimo non è scrutinabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se non incide sulla formazione della volontà dell'imputato o sul consenso prestato.
  • Una censura relativa alla pretesa difficoltà linguistica dell'imputato è inidonea a fondare l'annullamento se non risulta che sia stata necessaria un'assistenza linguistica e se la deduzione è comunque estranea ai limiti di ricorribilità propri del patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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