Ordinanza n. 1125/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 13 del 16.01.2026, notificata in data 20 gennaio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 01.02.2024 e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima edittale per opere abusive, nonché regolamento comunale sulle sanzioni edilizie e relativa deliberazione commissariale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale che gli ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, deducendo in particolare l'illegittimità dell'applicazione della sanzione nella misura massima edittale. Quanto al periculum in mora, ha rappresentato un pregiudizio derivante dalle proprie condizioni economiche, fornendo un principio di prova mediante la produzione della copia del CUD. Sono stati inoltre impugnati il regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi e la deliberazione commissariale di adozione, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha accolto la domanda incidentale, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza sanzionatoria impugnata. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa e dettagliata del fumus boni iuris, ma valorizza, ai fini cautelari, il pregiudizio economico allegato dal ricorrente e assistito da un principio di prova documentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, il pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisato nelle condizioni economiche del destinatario quando queste siano specificamente dedotte e assistite almeno da un principio di prova documentale.
- La sospensione cautelare di un provvedimento sanzionatorio può essere disposta anche in presenza di una motivazione sintetica sul fumus, qualora il giudice ritenga adeguatamente dimostrato il rischio di un pregiudizio economico grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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