Cassazione Penale, Ordinanza n. 00720/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. per genericità e aspecificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per reati di furto. Dal testo risulta che il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata sul punto. I motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici, perché non indicavano in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze e non si confrontavano con le argomentazioni della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono del tutto generici e aspecifici, senza indicare con precisione le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e senza confrontarsi con la sentenza impugnata.
a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili doglianze generiche o aspecifiche: il motivo deve individuare puntualmente gli errori della decisione impugnata e confrontarsi con le sue argomentazioni.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
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