Cassazione Penale, Sentenza n. 16793/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, deducendo vizio di motivazione in ordine all'inesistenza del pericolo di reiterazione del reato e all'inadeguatezza della misura. La difesa ha sostenuto che il pericolo di recidiva deve essere attuale e concreto, che l'indagato è incensurato e che sono trascorsi due anni senza eventi analoghi; ha inoltre indicato circostanze sopravvenute (matrimonio, prole attesa e lavoro stabile) e ha rilevato la regolare osservanza dell'obbligo di firma come indice di non pericolosità.
La decisione
Il ricorso \'\"è stato dichiarato inammissibile\'\"; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata sufficiente, confermando che i fatti contestati sono di notevole gravità e indicativi di una personalità trasgressiva e che la misura, seppur minimamente afflittiva, è adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva. Il provvedimento ha inoltre escluso che le circostanze sopravvenute fossero idonee a modificare la valutazione della pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari; la Corte ha valutato il ricorso ex art.310 e ne ha dichiarato l'inammissibilità ritenendo corretta la valutazione di pericolosità del primo giudice
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiama la possibilità di trattare il procedimento in forma cartolare; la causa è stata trattata in tale forma, senza necessità di udienza orale
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore norma che consente il trattamento cartolare dei procedimenti telematici o in emergenza; citata a giustificazione della modalità istruttoria adottata
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La mera presenza di circostanze sopravvenute (matrimonio, lavoro stabile, prole) non è automaticamente idonea a modificare la valutazione della pericolosità sociale operata dal primo giudice; occorre che tali elementi incidano concretamente sul rischio di reiterazione.
- Il decorso del tempo e l'assenza di precedenti penali dell'indagato (incensuratezza) possono essere considerati, ma non prevalgono se i fatti originari sono gravi e giustificano la misura cautelare.
- La valutazione di adeguatezza di una misura cautelare (anche minimamente afflittiva come l'obbligo di firma) spetta al giudice di merito e l'appello ex art. 310 ha un grado di sindacato limitato, soprattutto se la motivazione di primo grado risulta non apparente o macroscopicamente insufficiente.
- La regolare osservanza di una misura cautelare da parte dell'indagato è un elemento rilevante ma non decisivo per la revoca, specie se i fatti oggetto di procedimento indicano tratti di personalità incompatibili con il rispetto delle regole.
- I ricorsi trattati in forma cartolare sono possibili nei casi previsti dalla normativa emergenziale/semplificativa; tuttavia la mancanza di discussione orale non incide sulla possibilità di valutare la fondatezza dei motivi quando la documentazione risultante dagli atti è ritenuta esaustiva.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; ciò giustifica la cautela nel proporre impugnazioni prive di prospettiva giuridica
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