Cassazione Penale, Sentenza n. 14904/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena (1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione e euro 222,22 di multa) inflitta con sentenza di condanna per tentativo di rapina impropria, avanzata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla tenuità del fatto (art. 628, secondo comma). Il giudice dell'esecuzione di Genova ha riconosciuto in fatto la tenuità del fatto ma ha rifiutato di ridurre concretamente la pena ritenendosi vincolato dall'accordo raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., per il quale le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla recidiva contestata; la difesa ha impugnato sostenendo che, a seguito delle pronunce costituzionali (anche su art. 69, quarto comma), l'attenuante di lieve entità può e deve incidere sul trattamento sanzionatorio e il giudice dell'esecuzione doveva rivedere il confronto tra circostanze e la determinazione del quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha respinto la richiesta di inammissibilità della Procura generale perché non provato che la pena fosse stata interamente espiata; ha affermato che, se la pena non è stata integralmente eseguita, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena a favore del condannato anche dopo un giudicato, alla luce di una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale. Ha ritenuto errata la conclusione del Tribunale di Genova secondo cui l'accordo ai sensi dell'art. 599-bis sarebbe un limite invalicabile all'applicazione degli effetti favorevoli derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Genova per nuovo esame, ordinando di verificare se la pena sia stata interamente eseguita e, se non lo fosse, di rivalutare il giudizio di comparazione tra circostanze e l'eventuale incidenza sul quantum della pena.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., secondo comma
nella parte in cui detta norma non prevedeva che la pena potesse essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte indicata: la tenuità del fatto deve poter produrre effetti in termini di diminuzione della pena per la parte colpita dalla declaratoria.
art. 69 cod. pen., quarto comma
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024, in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte costituzionale (sent. n. 117/2025) ha ritenuto incostituzionale la parte che vietava la prevalenza dell'attenuante della tenuità sulla recidiva, perché tale divieto vanifica la funzione 'di valvola di sicurezza', vulnera il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di individualizzazione della pena (art. 27 Cost.).
Regola l'accordo tra parti in sede di giudizio d'appello. Il Tribunale di Genova aveva interpretato l'accordo come vincolo invalicabile in sede esecutiva; la Cassazione ha chiarito però che tale accordo non può impedire al giudice dell'esecuzione di applicare gli effetti favorevoli di una successiva declaratoria di incostituzionalità, quando la pena non sia stata interamente eseguita.
Richiamato come norma che ha regolato la determinazione della pena in appello sulla base dell'accordo; la Corte ha precisato che i limiti derivanti da atti di cognizione rimangono validi salvo che l'intervento della Corte costituzionale imponga una riconsiderazione quando la pena non è eseguita.
art. 62 cod. pen., quarto comma e art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche e alla speciale attenuante della tenuità del fatto; nel caso la tenuità è stata riconosciuta in fatto e può incidere sul confronto con la recidiva, a seguito delle pronunce di incostituzionalità.
Richiamato nella censura di nullità/erronea applicazione (motivi di cassazione): comunque non ha impedito alla Corte di Cassazione di esaminare il ricorso nel merito e disporre il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- Se interviene una declaratoria di incostituzionalità che incide sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena in favore del condannato se questa non è stata interamente eseguita.
- Un accordo formatosi in sede di cognizione (art. 599-bis c.p.p.) non è automaticamente un limite invalicabile alla revisione del trattamento sanzionatorio quando l'assetto normativo è mutato per effetto di una pronuncia costituzionale; il giudice dell'esecuzione deve valutare gli effetti dell'illegittimità sulla concreta determinazione della pena.
- La prevalenza dell'attenuante della tenuità del fatto rispetto a una aggravante come la recidiva può essere riconosciuta quando la norma che vietava tale prevalenza sia stata dichiarata incostituzionale; in tal caso il giudice deve riesaminare il confronto tra circostanze e l'eventuale riduzione del quantum.
- Il giudice dell'esecuzione deve prima verificare se la pena è stata interamente eseguita: soltanto se non lo è può ridurla o rideterminarla in applicazione degli effetti favorevoli della sentenza costituzionale.
- Nelle rinnovate valutazioni il giudice deve ispirarsi ai principi costituzionali di proporzionalità, individualizzazione della pena e uguaglianza, per adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore della condotta.
- La difesa che fondi richieste di rideterminazione su pronunce di incostituzionalità dovrebbe documentare tempestivamente lo stato dell'esecuzione e prospettare in che misura l'accordo o la decisione di cognizione osterebbe ancora a una riduzione della pena alla luce della nuova normativa.
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