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Sentenza

Sentenza del 22/06/2026 n. 21161 - Corte di Cassazione

Registro - Cessione azienda sospensivamente condizionata - Imposta Complementare - Responsabilità solidale notaio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta principale di registro sulla cessione di azienda stipulata il 16 dicembre 2022 tra P. Srl e P. I. Srl, ritenendola non sospensivamente condizionata perché l’avveramento della condizione dipendeva dalla mera volontà dell’acquirente. Un atto integrativo del 30 dicembre 2022 aveva subordinato retroattivamente l’effetto traslativo al pagamento parziale del prezzo. Il notaio ha contestato, con il terzo motivo, la propria legittimazione passiva e responsabilità solidale, sostenendo che l’imposta richiesta fosse complementare, perché fondata su una valutazione giuridico-interpretativa della condizione e delle scritture, e non su errori immediatamente rilevabili dall’atto. Aveva inoltre dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’errata applicazione delle norme sulla condizione e sull’imposta di registro; tali primi due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo e dichiarato assorbiti i primi due. Ha stabilito che la maggiore imposta dipendeva dall’interpretazione coordinata dell’atto originario e di quello integrativo e dalla qualificazione giuridica della condizione, attività che eccede il controllo documentale immediato e dà luogo a imposta complementare, per la quale il notaio non risponde in solido. Ha quindi cassato la sentenza impugnata della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la decisione di primo grado, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del notaio e annullando l’avviso. L’Agenzia è stata condannata alle spese: 6.000 euro per il primo grado, 5.000 euro per il secondo, 7.500 euro per la Cassazione, oltre accessori, e 200 euro di spese vive per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986

    Ed infatti, l'art. 57 D.P.R. n. 131/1986, in ragione della peculiarità del ruolo di garanzia del notaio rogante, limita la responsabilità di questi al pagamento della sola imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva, con ciò intendendosi evitare che il notaio possa essere direttamente inciso (seppure con potestà di rivalsa) per importi - indeterminati nell'an e nel quantum - che non trovino copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti.

    La responsabilità solidale del notaio è limitata all’imposta principale; non si estende all’imposta complementare o suppletiva, che può dipendere da importi e valutazioni non prevedibili al momento della stipula.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 131/1986

    Secondo l'art. 42 D.P.R. n. 131/1986, "è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio. è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso".

    La distinzione dipende dalla ragione del recupero: è principale anche l’integrazione dovuta a errori od omissioni dell’autoliquidazione; è suppletiva la correzione di errori dell’ufficio; negli altri casi, compresi quelli fondati su una successiva valutazione interpretativa dell’operazione, l’imposta è complementare.

  • Art. 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997

    In ogni caso, questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile - cioè a dire per tabulas - dal MUI ovvero dalla disamina dell'atto trasmesso per la registrazione telematica, in quanto la norma dispone che, in tanto la procedura automatizzata di controllo e recupero dell'imposta autoliquidata sia esperibile, in quanto il maggior dovuto emerga "sulla base degli elementi desumibili dall'atto".

    La procedura automatizzata di rettifica dell’autoliquidazione e il relativo avviso al notaio sono utilizzabili quando il maggior tributo emerge in modo oggettivo e immediato dall’atto o dal modello informatico. Se occorrono elementi esterni, accertamenti o interpretazioni non univoche, la pretesa deve essere rivolta alle parti contraenti secondo le regole ordinarie.

Massime di principio

  • Per stabilire se il notaio possa essere chiamato a pagare in solido, occorre qualificare il tributo in base alla causa concreta del recupero, non solo al momento in cui viene richiesto: la responsabilità del notaio riguarda l’imposta principale, non quella complementare o suppletiva.
  • Il controllo automatizzato nei confronti del notaio è appropriato per errori od omissioni oggettivi, univoci e immediatamente desumibili dall’atto. Non può essere utilizzato per risolvere questioni che richiedono istruttoria o una valutazione giuridica dell’operazione.
  • Quando la maggiore imposta deriva dalla lettura coordinata di più atti o dalla riqualificazione della condizione contrattuale, la pretesa ha natura complementare e va rivolta ai soggetti passivi sostanziali, non al notaio in qualità di responsabile solidale.
  • Il giudice che valuta la legittimità dell’avviso deve considerare anche se il recupero rientri nella responsabilità del destinatario dell’atto impositivo: in questo caso, l’assenza di responsabilità del notaio ha reso superfluo l’esame delle ulteriori contestazioni sul merito della condizione e sulla motivazione.

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