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Sentenza

Sentenza del 23/06/2026 n. 21278 - Corte di Cassazione

Definizione agevolata liti tributarie - Disconoscimento credito di imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica IRES e IRAP per l'anno 2008 emessi dall'Agenzia delle Entrate contro la società M. S. Srl. Tra i rilievi c'era anche il disconoscimento di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo. La questione decisiva non era più il merito della pretesa tributaria, ma se quel rilievo fosse definibile con la definizione agevolata delle liti tributarie ex D.L. n. 119/2018. L'Ufficio aveva negato la definizione sostenendo che il diniego di un credito d'imposta non fosse un atto impositivo in senso tale da rientrare nella procedura, perché mancava una pretesa quantificata di maggior tributo. La contribuente ha contestato questa lettura, sostenendo che anche il disconoscimento del credito produce un maggior carico fiscale ed è quindi assimilabile a un atto impositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la nozione di atto impositivo va intesa in senso sostanziale e non formale. Ha quindi ritenuto definibile anche l'atto con cui l'Amministrazione nega un'agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d'imposta, perché incide unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e comporta un effetto equivalente a un avviso di accertamento. Per effetto dell'accoglimento del ricorso sul diniego, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi... possono essere definite..."

    La Corte interpreta la norma in modo sostanziale: conta la funzione concreta dell'atto, non la sua etichetta formale. Anche un diniego di agevolazione fiscale può rientrare tra gli atti impositivi se determina un maggior carico tributario.

  • TUIR, artt. 117 ss.

    Richiamati solo per descrivere il regime di tassazione consolidata cui aderiva la società consolidata nel periodo d'imposta considerato.

  • artt. 112 c.p.c., 35 D.Lgs. 546/1992, 36 D.Lgs. 546/1992, art. 360 c.p.c.

    Sono richiamati nei motivi di ricorso dell'Agenzia per denunciare vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella sentenza della CTR, ma questi motivi restano assorbiti dall'accoglimento del ricorso sul diniego di definizione.

Massime di principio

  • Nelle liti tributarie sulla definizione agevolata, non bisogna fermarsi al nome dell'atto: occorre guardare alla sua funzione sostanziale.
  • Se un provvedimento dell'Amministrazione nega un credito d'imposta o un'agevolazione e ciò produce un maggior tributo, esso può essere trattato come un atto impositivo definibile.
  • La ratio della definizione agevolata è deflattiva e favorevole al contribuente, quindi la nozione di lite definibile va letta in modo ampio, evitando esclusioni meramente formali.
  • In casi simili, per valutare l'ammissibilità alla definizione agevolata bisogna chiedersi se l'atto incida unilateralmente sulla sfera del contribuente e determini una pretesa fiscale sostanziale.
  • Quando il diniego di un beneficio fiscale ha l'effetto pratico di aumentare l'imposta dovuta, la controversia tende a essere assimilata a un accertamento tributario e quindi a rientrare nelle procedure di definizione.

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