Sentenza del 09/07/2026 n. 25588 - Corte di Cassazione
Penale Tributario - Operazioni inesistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, A.A. sosteneva: 1) che non vi fosse prova della simulazione del contratto di appalto e che la Corte avesse recepito acriticamente gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate; 2) che l'operazione fosse lecita e riconducibile ad abuso del diritto, perché le prestazioni erano state realmente eseguite e il costo effettivamente sostenuto; 3) che la pena fosse stata determinata erroneamente e senza adeguata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la condanna di A.A. per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, ritenendo che le fatture emesse nell'ambito di un appalto fittizio, usato per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, integrino fatture per operazioni inesistenti. Ha inoltre escluso la configurabilità dell'abuso del diritto e ha ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La norma si applica anche quando la fattura sia formalmente riferita a un contratto diverso da quello realmente intercorso, se il negozio apparente serve a mascherare una somministrazione irregolare di manodopera o comunque un'operazione giuridicamente diversa da quella documentata.
art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 74/2000
per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti... emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte... ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
La nozione di operazione inesistente comprende anche le operazioni 'giuridicamente' inesistenti o simulate, e non solo quelle materialmente mai avvenute. Rientrano quindi anche i casi in cui il documento attribuisce un trattamento IVA diverso da quello che deriverebbe dalla reale operazione sottostante.
art. 10-bis L. n. 212/2000
L'abuso del diritto è istituto residuale e non si applica quando la condotta integri una violazione diretta di norme tributarie o penali tributarie, specie se connotata da simulazione o utilizzo di documentazione falsa.
art. 133 c.p.
Il giudice può determinare la pena valutando gravità del fatto, personalità del reo e altri criteri; nel caso concreto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta adeguata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se un contratto apparentemente lecito serve solo a coprire un rapporto diverso e illecito nella sostanza, le fatture emesse possono essere considerate relative a operazioni inesistenti.
- Per i reati tributari, non conta solo la realtà materiale della prestazione, ma anche la sua reale qualificazione giuridica e il regime fiscale che ne deriva.
- La somministrazione irregolare di manodopera schermata da appalto fittizio può integrare una frode fiscale se produce costi indebiti o IVA non dovuta.
- L'abuso del diritto non è una difesa efficace quando la condotta è fraudolenta, simulata o supportata da documentazione falsa: in questi casi si applicano le norme penali tributarie.
- In cassazione, le censure sulla valutazione delle prove difficilmente vengono accolte se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e completo.
- La pena è censurabile solo se la rideterminazione è illogica o priva di motivazione; se il giudice applica correttamente i criteri dell'art. 133 c.p., la decisione tende a reggere.
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