Sentenza del 05/06/2026 n. 20740 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Plusvalenze - Omessa dichiarazione operazioni su criptovalute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 3 febbraio 2026, che aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero e disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, fino a Euro 138.151,90. Contestava la sussistenza del fumus del reato, sostenendo che nel periodo d’imposta 2021 non esistesse una norma che assoggettasse a imposizione le plusvalenze da criptovalute e che la disciplina introdotta dalla legge n. 197/2022 non potesse applicarsi retroattivamente, anche alla luce degli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2 c.p. e dell’art. 3 della legge n. 212/2000. L’indagine riguardava plusvalenze dichiarate omesse per Euro 531.353,48 e un’imposta evasa inizialmente quantificata in Euro 120.638,20 e poi rideterminata in Euro 138.151,90.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato A.A. al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che, quando i bitcoin erano utilizzati a fini speculativi o di investimento, le relative plusvalenze erano già riconducibili, anche prima della legge n. 197/2022, all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), TUIR. La successiva lettera c-sexies) e il comma 127 della legge n. 197/2022 hanno disciplinato più dettagliatamente la materia e il passaggio alla nuova disciplina, senza introdurre retroattivamente un obbligo impositivo prima inesistente. Non ricorrevano quindi le dedotte violazioni costituzionali né i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale. La Corte ha rettificato, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., le motivazioni del Tribunale; resta fermo il sequestro preventivo disposto per Euro 138.151,90.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Ciò posto, salvi gli approfondimenti in ordine alle modalità del fatto-reato di competenza dei giudici di merito, non essendovi ragioni per dissentire dall'orientamento di questa Corte che riconduce le cripto-valute agli strumenti o prodotti finanziari nel caso specifico di loro utilizzo per finalità di investimento, espresso anche con sentenze pronunciate anteriormente al fatto-reato per cui si procede, deve rilevarsi che anche prima dell'introduzione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del D.P.R. n. 917 del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi a oggetto bitcoin rientravano nello spettro delle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del predetto D.P.R. 917 del 1986.
Le plusvalenze e gli altri proventi da bitcoin impiegati a fini speculativi o di investimento erano imponibili già prima dell’introduzione della disciplina specifica sulle cripto-attività, in quanto riconducibili alla categoria reddituale prevista dalla lettera c-quinquies).
Con la nuova formulazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio, contemplando anche le minusvalenze e l'ipotesi della permuta di cripto-valute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico sui redditi.
La lettera c-sexies) ha precisato e ampliato il dettaglio della disciplina delle operazioni su cripto-attività, comprese minusvalenze e permute, senza creare ex novo l’imponibilità delle plusvalenze da bitcoin già riconducibili alla disciplina previgente.
Art. 1, comma 127, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
Il comma 127 disciplina il passaggio tra la precedente e la nuova regolamentazione fiscale delle cripto-attività; per le operazioni d’investimento non costituisce fonte di un obbligo impositivo retroattivo, poiché l’imponibilità era già ricavabile dal TUIR.
Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È la fattispecie di dichiarazione infedele contestata all’indagato in relazione all’omessa indicazione delle plusvalenze e alla conseguente imposta evasa. La Corte ha ritenuto non fondato, in questa fase cautelare, l’argomento secondo cui l’assenza di una disciplina specifica sulle cripto-attività nel 2021 escludesse il fumus del reato.
È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza cautelare per violazione di legge; il ricorso è stato esaminato e rigettato.
Alla stregua delle considerazioni in diritto che precedono, che rettificano, ex art. 619 cod. proc. pen., quelle contenute nell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La Corte può correggere la motivazione giuridica dell’ordinanza impugnata senza annullarla quando la decisione resta corretta nell’esito; qui ha rettificato le ragioni del Tribunale e rigettato il ricorso.
Alla stregua delle considerazioni in diritto che precedono, che rettificano, ex art. 619 cod. proc. pen., quelle contenute nell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per stabilire se un provento da criptovalute fosse imponibile prima della disciplina specifica introdotta nel 2022, occorre considerare la natura e la finalità dell’operazione: secondo questa decisione, i proventi da bitcoin con finalità speculative o d’investimento erano già riconducibili alle categorie imponibili del TUIR.
- La successiva introduzione di una disciplina fiscale più dettagliata non comporta necessariamente la creazione retroattiva di un obbligo tributario: può avere funzione ricognitiva e transitoria quando l’imponibilità risultava già dalla normativa previgente.
- La decisione non afferma che ogni operazione in criptovalute sia imponibile: la riconducibilità alla disciplina previgente è riferita alle operazioni con finalità speculative o d’investimento; natura e modalità concrete dei fatti restano da accertare nel merito.
- In sede cautelare, la contestazione dell’assenza di una norma specifica sulle cripto-attività non esclude da sola il fumus del reato, se il giudice ritiene che l’obbligo dichiarativo e impositivo fosse già ricavabile dalle disposizioni tributarie allora vigenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza del 28/05/2026 n. 89 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza del 15/06/2026 n. 19886 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza del 22/06/2026 n. 21161 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza del 23/06/2026 n. 21278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza del 14/05/2026 n. 12864 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza del 14/05/2026 n. 12865 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →