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Sentenza

Sentenza del 16/07/2026 n. 126 - Corte Costituzionale

Esecuzione forzata - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e alla confisca - Rapporti con le procedure esecutive individuali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Corte di cassazione ha contestato l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui estendeva ai creditori coinvolti in procedure esecutive individuali la disciplina del codice antimafia quando i beni fossero sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. o a confisca ai sensi della stessa norma. Tale disciplina impone ai creditori condizioni gravose, tra cui la prova della buona fede, e limita il soddisfacimento dei crediti al 60 per cento del valore dei beni, al netto dei costi di procedura. Il rimettente ha ritenuto che questa estensione, anche a confische relative a reati non collegati alla criminalità organizzata, fosse irragionevole e sproporzionata e lesiva degli artt. 3, 24 e 42 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. La controversia sottostante riguardava l’opponibilità della confisca o del sequestro a un creditore ipotecario con iscrizione anteriore e a creditori che avevano trascritto il pignoramento prima del vincolo penale.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto le questioni e dichiarato illegittimo l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., limitatamente ai sequestri ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzati alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., e alle confische disposte ai sensi di quest’ultima norma, quando i terzi creditori abbiano avviato o siano intervenuti in un’esecuzione individuale sui beni. Per questi casi non si applica più la disciplina del titolo IV del Libro I del codice antimafia: torna a valere il diritto comune, che riconosce la prevalenza ai crediti risultanti da atti di data certa anteriori al sequestro o alla confisca non preceduta da sequestro e ai diritti reali di garanzia iscritti anteriormente. La Corte ha ritenuto sproporzionato imporre ai creditori estranei al reato l’onere di dimostrare la buona fede e la falcidia del credito, anche quando la confisca riguardi reati non necessariamente connessi alla criminalità organizzata. La pronuncia riguarda le esecuzioni individuali e non decide direttamente il regime delle procedure concorsuali, per le quali la Corte ha segnalato l’esigenza di un coordinamento legislativo. Non sono disposte statuizioni sulle spese o condanne pecuniarie.

Norme richiamate

  • Art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    La declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente rimuove l'assoggettamento della suddetta fattispecie alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il che implica che la fattispecie medesima torni nell'alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro).

    Per sequestri e confische ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. relativi a beni interessati da un’esecuzione individuale, la disposizione non può imporre ai creditori la disciplina speciale antimafia; si applica invece il criterio civilistico della priorità temporale.

  • Artt. 3, 24 e 42 della Costituzione

    Il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul creditore, tanto più a fronte di reati del debitore non necessariamente legati al crimine organizzato, sicché la norma censurata non supera il test convenzionale di proporzionalità.

    L’estensione automatica della disciplina antimafia può comprimere in modo irragionevole e sproporzionato la tutela giurisdizionale e patrimoniale dei creditori estranei al reato, inclusi i titolari di garanzie reali. Il giudizio di illegittimità è fondato anche sui parametri costituzionali di ragionevolezza, difesa e proprietà.

  • Art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul creditore, tanto più a fronte di reati del debitore non necessariamente legati al crimine organizzato, sicché la norma censurata non supera il test convenzionale di proporzionalità.

    La tutela dei beni convenzionalmente garantita richiede un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti patrimoniali dei terzi. L’onere complessivo derivante dalla prova della buona fede e dalla falcidia del credito è eccessivo quando la confisca riguarda reati non necessariamente collegati alla criminalità organizzata.

  • Art. 321, comma 2, del codice di procedura penale

    La declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente rimuove l'assoggettamento della suddetta fattispecie alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il che implica che la fattispecie medesima torni nell'alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro).

    Il sequestro preventivo disposto ai sensi di questa norma, se finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. e incidente su beni oggetto di esecuzione individuale, non assoggetta i creditori alla disciplina antimafia dichiarata illegittima in questa specifica parte.

  • Art. 322-ter del codice penale

    Questi terzi vedono sacrificato il proprio diritto patrimoniale, anche se di data certa anteriore al vincolo penale, e persino se assistito da un'anteriore iscrizione ipotecaria, tranne che provino la loro buona fede (con onere di non facile adempimento) e, comunque, con una falcidia del 40 per cento sul netto liquidato.

    Per le confische previste da questa norma, la disciplina antimafia applicata ai creditori in esecuzioni individuali imponeva condizioni e decurtazioni sproporzionate. La pronuncia elimina tale automatica applicazione e ripristina, per i casi indicati, la tutela secondo le regole comuni.

  • Art. 2915 del codice civile

    Al di là dei casi tassativi di applicazione diretta di tale disciplina, si riteneva dunque che operasse la tutela ordinaria del terzo, in base alla regola comune della priorità temporale (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 30 maggio-10 luglio 2019, n. 30422), reputandosi che la disciplina stessa non fosse espressiva di una generale prevalenza delle esigenze pubblicistiche, né capace quindi di imporsi indistintamente per qualunque tipologia di confisca (Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 10 dicembre 2020, n. 28242; nello stesso senso, sempre per fattispecie anteriore alla novella, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31612).

    La regola di diritto comune dà rilievo alla priorità temporale delle formalità rilevanti: nei casi coperti dalla pronuncia, il credito e la garanzia anteriori al vincolo penale prevalgono secondo tale criterio, anziché essere assoggettati alle condizioni speciali del codice antimafia.

  • Titolo IV del Libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in particolare artt. 52 e 53

    La presunzione di mala fede, stabilita dall'art. 52, comma 1, lettera b), cod. antimafia, onera il creditore allo svolgimento di indagini attinenti non all'integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale, il che, se può giustificarsi nell'area del contrasto alla criminalità organizzata (anche in virtù del sistema delle certificazioni antimafia), si appalesa viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione.

    Le condizioni antimafia per il riconoscimento dei crediti e la falcidia prevista dall’art. 53 sono giustificate nel loro ambito proprio, legato alle misure di prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata, ma non possono essere estese automaticamente alle confische penali ordinarie considerate dalla decisione.

  • Art. 363-bis del codice di procedura civile

    Ai sensi del medesimo art. 363-bis cod. proc. civ., la Corte di cassazione, enunciato il principio di diritto, restituisce gli atti al giudice che ha disposto il rinvio (quinto comma), il quale è vincolato dal principio stesso (sesto comma).

    La Corte di cassazione può sollevare una questione di legittimità costituzionale nell’ambito del rinvio pregiudiziale: la decisione costituzionale consente poi di enunciare il principio di diritto vincolante per il giudice che ha disposto il rinvio.

Massime di principio

  • Quando un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. o la relativa confisca incide su beni coinvolti in un’esecuzione individuale, i creditori non sono assoggettati, per questo solo fatto, alle condizioni e alla falcidia del codice antimafia: opera la tutela civilistica secondo la priorità temporale.
  • In via generale per i casi decisi, assumono rilievo la data certa del credito e la data d’iscrizione della garanzia rispetto al sequestro o alla confisca non preceduta da sequestro; il creditore con titolo o garanzia anteriori può far valere la propria priorità secondo le regole comuni.
  • L’estensione di regole speciali concepite per contrastare la criminalità organizzata non è automaticamente giustificata per qualsiasi confisca penale: vanno considerati la natura dei reati, la buona fede del terzo e la proporzionalità del sacrificio imposto ai suoi diritti patrimoniali.
  • La decisione riguarda le procedure esecutive individuali e le confische ex art. 322-ter cod. pen.; non risolve direttamente il regime delle procedure concorsuali né quello di ogni altra misura di sequestro o confisca. Per tali fattispecie occorre verificare la disciplina specifica e gli eventuali successivi interventi legislativi.

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