Cassazione Penale, Ordinanza n. 14699/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che esso si risolvesse in una lettura riduttiva delle prove e non confrontasse adeguatamente la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 23/04/2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito: da un lato, veniva messa in discussione la sussistenza del reato di evasione; dall'altro, si censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali censure non si confrontavano con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva accertato su basi oggettive la sussistenza del reato e aveva motivato sull'assenza dei presupposti per i benefici invocati.
Norme richiamate
La decisione richiama il reato di evasione, ritenendo che la Corte di appello ne abbia acclarato la sussistenza su basi oggettive; non viene sviluppata un'interpretazione autonoma della norma, ma solo la conferma dell'accertamento di merito.
È evocato in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sull'insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie senza confrontarsi con la motivazione specifica e coerente della sentenza impugnata.
- La censura sulla sussistenza del reato non è ammissibile se mira soltanto a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già fondata su dati oggettivi dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione adeguata sull'assenza dei presupposti applicativi.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non possono superare il vaglio di ammissibilità se non si confrontano con le concrete ragioni poste a base della determinazione della pena.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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