Cassazione Penale, Sentenza n. 29221/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per reiterate violenze sessuali commesse in ambito familiare ai danni della figlia minorenne e, in appello, destinatario di una riduzione di pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, sostenendo che i giudici di merito avrebbero operato una valutazione frazionata: pur ritenendo credibile la giovane, avrebbero valorizzato solo un singolo episodio di violenza, nonostante il racconto di anni di abusi continui, e la Corte d'appello avrebbe semplicemente ripetuto la motivazione di primo grado senza confrontarsi con i principi sull'attendibilità frazionata. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse compiuto la necessaria valutazione globale del fatto, pur astrattamente configurabile. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della continuazione tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia, valorizzando la coincidenza temporale, territoriale, soggettiva e modale delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio della motivazione d'appello: la Corte territoriale non aveva applicato l'istituto dell'attendibilità frazionata, ma aveva ritenuto la persona offesa complessivamente coerente e riscontrata da ulteriori dichiarazioni testimoniali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente negato la diminuente della minore gravità sulla base della rilevante incidenza psicologica della condotta sulla vittima, in età tenera, e della significativa compromissione della sua libertà sessuale, secondo i criteri costantemente indicati dalla giurisprudenza. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la continuazione richiede la prova di un'unitaria e preventiva ideazione dei reati, desumibile da concreti indicatori, prova che nel caso concreto non emergeva; la Corte ha inoltre rilevato la genericità delle deduzioni difensive sul rapporto tra i due reati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'imputato alle spese processuali.
Norme richiamate
La diminuente della minore gravità richiede una valutazione globale del fatto, considerando mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione, condizioni della vittima e intensità dell'offesa; è sufficiente anche un solo indice di conclamata gravità per escluderla.
Richiamato quale aggravante contestata nel giudizio di merito in relazione alla violenza sessuale.
Richiamato in relazione alla contestazione originaria, ma nel caso concreto la Corte ha escluso la continuazione tra i reati in assenza di prova di un disegno criminoso unitario.
Ai fini della diminuente di minore gravità rilevano i soli elementi del comma primo, relativi a natura, specie, mezzi, modalità, gravità del danno o del pericolo e intensità del dolo.
Richiamato nel dispositivo finale per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo astratto l'idea di una valutazione frazionata non effettivamente compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa può essere ritenuta coerente anche se non tutti gli episodi narrati siano autonomamente riscontrati, purché il narrato sia lineare nelle sue linee essenziali e sia sorretto da riscontri esterni specifici.
- La diminuente della minore gravità nella violenza sessuale richiede una valutazione complessiva del fatto e può essere negata quando la condotta abbia inciso in modo significativo sulla vittima, specie se minorenne, e abbia determinato conseguenze psicologiche rilevanti; ai fini del diniego è sufficiente un indice di particolare gravità.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta la mera contiguità temporale o modale tra i reati: occorre la prova di una preventiva ideazione unitaria che comprenda già, almeno nelle linee essenziali, i successivi illeciti; in difetto di concreti indicatori, la successione dei fatti resta indice di occasionalità.
- La deduzione della continuazione richiede allegazioni specifiche su arco temporale, sovrapposizione delle condotte e nesso tra i reati, non essendo sufficiente un richiamo generico alla comunanza di contesto, soggetti e modalità.
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